Art. 2. Criteri qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche 1. La societa' incaricata determina l'effettiva dislocazione delle postazioni secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti. 2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, nei luoghi di seguito indicati e' presente almeno una postazione di telefonia pubblica: a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto; b) carceri; c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili. 3. Per la pianificazione relativa all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti, si considerano, in relazione a quanto disposto al precedente art. 1, le esigenze di fornitura del servizio di telefonia pubblica nei seguenti luoghi di interesse: a) luoghi di lavoro nei quali, per motivi di sicurezza, e' proibito l'uso del telefono mobile; b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico; c) scuole; d) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti; e) luoghi di culto; f) mercati comunali e rionali; g) centri commerciali; h) centri ricreativi e sociali; i) centri sportivi; l) i luoghi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), di dimensioni inferiori ai valori ivi indicati. 4. L'installazione di postazioni telefoniche pubbliche nei rifugi di montagna avviene d'intesa con le amministrazioni interessate, in conformita' alle disposizioni di legge.