Art. 2.
Criteri  qualitativi  di  distribuzione territoriale delle postazioni
                        telefoniche pubbliche
  1.  La societa' incaricata determina l'effettiva dislocazione delle
postazioni secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  1,  nei luoghi di
seguito  indicati  e'  presente  almeno  una  postazione di telefonia
pubblica:
    a) ospedali  e  strutture  sanitarie  equivalenti,  con almeno 10
posti letto;
    b) carceri;
    c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili.
  3.  Per  la  pianificazione  relativa  all'installazione  di  nuove
postazioni  di  telefonia  pubblica  ovvero  alla  dismissione  delle
postazioni  esistenti, si considerano, in relazione a quanto disposto
al  precedente  art.  1,  le  esigenze  di  fornitura del servizio di
telefonia pubblica nei seguenti luoghi di interesse:
    a) luoghi  di  lavoro  nei  quali,  per  motivi  di sicurezza, e'
proibito l'uso del telefono mobile;
    b) uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico;
    c) scuole;
    d) stazioni   ferroviarie,  stazioni  autotranviarie,  aeroporti,
porti;
    e) luoghi di culto;
    f) mercati comunali e rionali;
    g) centri commerciali;
    h) centri ricreativi e sociali;
    i) centri sportivi;
    l) i  luoghi  di  cui  al precedente comma 2, lettere a) e c), di
dimensioni inferiori ai valori ivi indicati.
  4.  L'installazione  di postazioni telefoniche pubbliche nei rifugi
di  montagna  avviene d'intesa con le amministrazioni interessate, in
conformita' alle disposizioni di legge.