Art. 4.
                 Banca dati della telefonia pubblica
  1.  La  societa' incaricata costituisce e rende operativa, entro il
termine  di  un anno dalla pubblicazione della presente delibera, una
banca  dati informatica della telefonia pubblica contenente almeno le
informazioni riportate nell'allegato A.
  2.  Fino  al  termine  di  cui  al  comma 1, la societa' incaricata
informa   l'Autorita',   con  cadenza  trimestrale,  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori di realizzazione della banca dati.
  3.  Successivamente  al  termine  di  cui  al  comma 1, la societa'
incaricata  mantiene aggiornate le informazioni contenute nella banca
dati.
  4.  La  banca  dati e' accessibile dall'Autorita', nel rispetto dei
principi   di   sicurezza  degli  accessi  e  di  riservatezza  delle
informazioni.