Art. 4. Banca dati della telefonia pubblica 1. La societa' incaricata costituisce e rende operativa, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente delibera, una banca dati informatica della telefonia pubblica contenente almeno le informazioni riportate nell'allegato A. 2. Fino al termine di cui al comma 1, la societa' incaricata informa l'Autorita', con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della banca dati. 3. Successivamente al termine di cui al comma 1, la societa' incaricata mantiene aggiornate le informazioni contenute nella banca dati. 4. La banca dati e' accessibile dall'Autorita', nel rispetto dei principi di sicurezza degli accessi e di riservatezza delle informazioni.