Art. 5. Regime di applicazione e disposizioni transitorie 1. La societa' incaricata adegua, entro un anno dalla pubblicazione della presente delibera, la distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche secondo le disposizioni contenute nella presente delibera. 2. La societa' incaricata adegua il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, di cui al precedente art. 1, al variare della popolazione di ciascun comune. 3. La societa' incaricata informa periodicamente l'Autorita' sulla distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche. 4. La societa' incaricata comunica entro il 31 ottobre 2001 il piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche all'introduzione dell'Euro. 5. L'Autorita' determina, entro il 30 aprile 2002, il numero minimo delle postazioni telefoniche pubbliche utilizzanti moneta. 6. L'Autorita' si riserva di rivedere annualmente il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione di mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalita' di finanziamento ad esse connessi. La presente delibera e' notificata alla societa' incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, allo stato Telecom Italia, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 1o luglio 2001 Il presidente: Cheli