Art. 5.
          Regime di applicazione e disposizioni transitorie
  1. La societa' incaricata adegua, entro un anno dalla pubblicazione
della  presente delibera, la distribuzione qualitativa e quantitativa
delle   postazioni  telefoniche  pubbliche  secondo  le  disposizioni
contenute nella presente delibera.
  2.  La  societa'  incaricata  adegua il numero minimo di postazioni
telefoniche  pubbliche, di cui al precedente art. 1, al variare della
popolazione di ciascun comune.
  3.  La societa' incaricata informa periodicamente l'Autorita' sulla
distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche
pubbliche.
  4.  La  societa'  incaricata  comunica  entro il 31 ottobre 2001 il
piano   di   adeguamento   delle   postazioni  telefoniche  pubbliche
all'introduzione dell'Euro.
  5. L'Autorita' determina, entro il 30 aprile 2002, il numero minimo
delle postazioni telefoniche pubbliche utilizzanti moneta.
  6.  L'Autorita'  si  riserva di rivedere annualmente il sistema dei
criteri  di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione di
mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalita' di
finanziamento ad esse connessi.
  La  presente  delibera  e'  notificata  alla societa' incaricata di
fornire  il  servizio universale sul territorio nazionale, allo stato
Telecom  Italia,  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 1o luglio 2001
                                                 Il presidente: Cheli