Art. 11.
    Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta in cui
concentrare  e  controllare  fisicamente  il prodotto da avviare alla
trasformazione;  i  centri  saranno  gestiti  dalle  assodazioni  dei
produttori al di fuori degli impianti industriali.
    Qualora  si  tratti  di  impianti  di trasformazione direttamente
gestiti  da  associazioni  o  cooperative  di produttori, tali centri
potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.