Art. 3.
Opzione 1
    Tenuto  conto dei costi di produzione e dell'andamento di mercato
dei  prodotti  trasformati, le parti contraenti possono concordare il
prezzo  di  cessione delle patate al momento della contrattazione, ad
un  livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 220 lire/kg
per  la  fascia A, 200 lire/kg per la fascia B piu' eventuale opzione
bonus e malus e 165 lire/kg per la fascia B1.
    In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia
per i prezzi che per i quantitativi concordati.
Opzione 2
    Le  parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle
patate  al  momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo
finale.
    In  questo  senso  nei  contratti  si fara' riferimento al prezzo
indicativo  (di  cui  all'opzione 1)  rispetto  al quale il prezzo di
mercato puo' risultare superiore od inferiore.
    A  seconda  dell'andamento  di mercato, per le fasce A, B e B1 si
procedera' come segue:
      se  il  prezzo di mercato e' maggiore del prezzo indicativo, il
50%  della  differenza  tra  i  due  prezzi  si aggiungera' al prezzo
indicativo;
      se  il  prezzo di mercato e' inferiore al prezzo indicativo, il
50%  della  differenza  tra  i  due  prezzi  si diminuira' dal prezzo
indicativo.
    Tuttavia, considerato che i costi variabili medi per coltivare un
ettaro  di  patate  si aggirano intorno ai 6 milioni di lire, con una
resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione
medio di 150 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato
scende  sotto  tale  limite  il prezzo di cessione delle patate sara'
calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale
costo  di  produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per
la  fascia A  non  potra'  essere  interiore  a  195  lire/kg, per la
fascia B a 175 lire/kg e per la fascia B1 a 155,5 lire/kg.
    Per  la  determinazione  del  prezzo di mercato, le parti faranno
riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio
economico  del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non
superiore  ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo
riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento
del prezzo stesso.
Fascia C
    Per   il   prodotto   non   adatto  qualitativamente  alle  fasce
precedenti,   ma   idoneo   all'ottenimento   di   derivati   ad  uso
alimentazione  umana  di  cui  alle  norme di qualita' della fascia C
(allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 40/kg.
    (Il  prodotto  utilizzabile con la fascia C non puo' superare 20%
dell'obiettivo di trasformazione nazionale).