Art. 9. All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. Il controllo del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la seguente prassi: per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata; per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovra' essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo. In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in piu' o in meno sulla quantita' indicata nel documento di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione piu' rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso, della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore la mancata accettazione dei controlli. Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procedera' ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contradditorio fra le parti stesse, che fara' testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto e' contestata e le parti non si accordano, la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP. Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.