Art. 9.
    All'atto   della   partenza  dal  centro  di  raccolta  la  parte
venditrice  preleva  e  certifica  un  campione rappresentativo della
partita.
    Il  controllo  del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la
seguente prassi:
      per  le  patate  entrate  in  stabilimento fino alle ore 12, il
controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata;
      per  le  patate  entrate  in  stabilimento  dopo  le ore 12, il
controllo  dovra'  essere  effettuato  entro  le  ore  12  del giorno
successivo.
    In   caso  di  non  rispondenza  alle  specifiche  qualitative  e
quantitative  previste  e  con  l'esclusione  di  una  variazione  di
percentuale  dell'1%  in  piu' o in meno sulla quantita' indicata nel
documento  di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di
comunicazione piu' rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso,
della tara e della sostanza secca.
    La  parte  venditrice  deve  comunicare  entro  4 ore  la mancata
accettazione dei controlli.
    Qualora  non  fosse  stato  raggiunto un accordo fra le parti, si
procedera'  ad  un  ulteriore  prelievo  ed  al  controllo, presso lo
stabilimento,  di  un campione in contradditorio fra le parti stesse,
che  fara'  testo  per  l'esito  della  controversia  in  atto  e per
l'accettazione o meno della merce.
    Se  una  partita  di  prodotto  e'  contestata  e le parti non si
accordano,  la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge
n.  88  del  1988,  entro  tre giorni, alla decisione di un perito da
richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.
    Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.