Art. 2. Tutti i Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolgono funzioni relative alle materie oggetto del presente decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di Governo - ferma restando la dipendenza di ciascuno di essi dall'organo politico rispettivamente responsabile - collaborano con il Ministro fornendogli i necessari apporti conoscitivi e raccordandosi funzionalmente con le strutture affidate alla sua responsabilita' politica. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale - fino alla costituzione di un Dipartimento alle sue dirette dipendenze - del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, dell'Ufficio per la verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo e dell'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico, del quale continua ad avvalersi anche il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.