Art. 2.
  Tutti  i  Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  che  svolgono  funzioni  relative  alle materie oggetto del
presente  decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di
Governo   -   ferma  restando  la  dipendenza  di  ciascuno  di  essi
dall'organo  politico  rispettivamente responsabile - collaborano con
il   Ministro   fornendogli   i   necessari   apporti  conoscitivi  e
raccordandosi  funzionalmente  con  le  strutture  affidate  alla sua
responsabilita' politica.
  In  particolare,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui al
presente decreto il Ministro si avvale - fino alla costituzione di un
Dipartimento  alle  sue  dirette dipendenze - del Dipartimento per il
coordinamento   amministrativo,   dell'Ufficio   per  la  verifica  e
monitoraggio  dell'attuazione del programma di Governo e dell'Ufficio
per   il   coordinamento   in  materia  di  valutazione  e  controllo
strategico,  del  quale  continua  ad  avvalersi  anche  il  Comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  7  del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.