Art. 3. Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' inoltre delegato: a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro; b) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 9 agosto 2001 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 264