Art. 3.
  Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto il Ministro
e' inoltre delegato:
    a)  a  costituire  commissioni di studio e consulenza e gruppi di
lavoro;
    b)  a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi  di  studio  tecnico-amministrativi  e consultivi, operanti
presso altre amministrazioni ed istituzioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  previa  registrazione da parte della Corte dei
conti.
    Roma, 9 agosto 2001
                                            Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 11, foglio n. 264