Art. 2.
                       Procedure d'attuazione
  1.   Per  l'attuazione  dei  programmi,  cosi'  come  definiti  dal
precedente  art.  1, il Ministero dell'ambiente, e gli altri soggetti
pubblici   responsabili,   entro   trenta   giorni   dalla   data  di
pubblicazione   del  presente  decreto,  con  proprio  apposito  atto
stipulano  accordi  e  convenzioni  per  la  realizzazione di ciascun
programma con l'individuazione del quadro economico del finanziamento
assegnato allo stesso, tenendo conto dei cofinanziamenti presenti.
  2.  In  presenza  di  programmi comuni tra piu' amministrazioni, il
Ministero   dell'ambiente  puo'  stipulare  accordi  con  i  soggetti
pubblici  interessati  alla  realizzazione,  ai  sensi  dell'art. 8 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.