Art. 2. Procedure d'attuazione 1. Per l'attuazione dei programmi, cosi' come definiti dal precedente art. 1, il Ministero dell'ambiente, e gli altri soggetti pubblici responsabili, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con proprio apposito atto stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma con l'individuazione del quadro economico del finanziamento assegnato allo stesso, tenendo conto dei cofinanziamenti presenti. 2. In presenza di programmi comuni tra piu' amministrazioni, il Ministero dell'ambiente puo' stipulare accordi con i soggetti pubblici interessati alla realizzazione, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.