Art. 3. Trasferimento delle risorse 1. Per le azioni ed i programmi di cooperazione internazionale di cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 6, dell'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337/2000, il direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente provvedera' al trasferimento delle risorse, tenendo conto di quanto previsto negli accordi internazionali in essere. 2. Per le azioni ed i programmi nazionali di cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 5, dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, il direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente trasferira' le risorse nel seguente modo: una quota del 25% a seguito della stipula delle convenzioni ed accordi di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto; i successivi trasferimenti, fino ad un massimo del 95% dell'ammontare dell'intervento saranno commisurati a stati di avanzamento lavori non inferiori al 25% dell'ammontare dell'intervento con rendicontazione di costi non inferiore all'80% delle risorse trasferite; il restante 5% sara' erogato a presentazione degli atti formali di chiusura del programma trasmessi e certificati dal soggetto pubblico responsabile dell'attuazione.