Art. 3.
                     Trasferimento delle risorse
  1.  Per  le azioni ed i programmi di cooperazione internazionale di
cui  al  presente  decreto,  previsti  in  attuazione  del  punto  6,
dell'allegato  del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000,
n.   337/2000,  il  direttore  competente  del  servizio  P.I.A.  del
Ministero  dell'ambiente  provvedera' al trasferimento delle risorse,
tenendo  conto  di  quanto  previsto  negli accordi internazionali in
essere.
  2.  Per  le  azioni  ed  i  programmi  nazionali di cui al presente
decreto,  previsti  in  attuazione  del punto 5, dell'allegato 1, del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 luglio  2000,  n.  337,  il
direttore  competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente
trasferira' le risorse nel seguente modo:
    una  quota  del  25% a seguito della stipula delle convenzioni ed
accordi di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto;
    i   successivi   trasferimenti,   fino  ad  un  massimo  del  95%
dell'ammontare   dell'intervento   saranno  commisurati  a  stati  di
avanzamento    lavori    non    inferiori   al   25%   dell'ammontare
dell'intervento  con  rendicontazione  di costi non inferiore all'80%
delle risorse trasferite;
    il  restante  5% sara' erogato a presentazione degli atti formali
di  chiusura  del  programma  trasmessi  e  certificati  dal soggetto
pubblico responsabile dell'attuazione.