Art. 4.
                            Monitoraggio
  1.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  4  del  decreto
ministeriale  20 luglio  2000,  n.  337,  i  soggetti attuatori degli
interventi  dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, servizio
P.I.A.,  una  relazione  semestrale  sullo  stato di attuazione e una
relazione conclusiva delle attivita' di cui sono titolari.
  2.  Al  fine di assicurare il coordinamento dei programmi nazionali
con  quelli  regionali  di  cui  all'art.  2 del decreto del Ministro
dell'ambiente   20 luglio  2000,  n.  337,  nonche'  il  monitoraggio
dell'attuazione  dei  programmi finanziati, in modo coordinato con le
amministrazioni  interessate  e le regioni, con decreto del direttore
generale  del  servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente si procede
alla  istituzione  di  un  comitato  di monitoraggio dei programmi di
rilievo  nazionale,  presieduto  dal  direttore generale del predetto
servizio e composto oltreche' dallo stesso anche da:
    un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
    un  rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
    un rappresentante del Ministero dell'industria;
    un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
    un  rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
    un rappresentante delle regioni;
    un rappresentante degli enti locali.
  3.  Il comitato adotta gli atti di propria competenza a maggioranza
e si ritiene costituito validamente con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti.
  4. Ove il presidente lo ritenesse opportuno, potra' essere invitato
a  partecipare  un  rappresentante  del  soggetto  attuatore,  con il
compito   di  fornire  informazioni  e  chiarimenti  sullo  stato  di
attuazione dei programmi.
  5.  Il comitato, presa visione delle relazioni di cui al precedente
comma  l,  esprime  parere  in  merito  alla  coerenza dello stato di
attuazione  con  gli  obiettivi  dei  programmi  finanziati,  e  puo'
suggerire   alla   direzione   generale   competente   modifiche   ed
integrazioni dei programmi stessi.
  6. La partecipazione al comitato non comporta oneri per lo Stato.
  7.  La  segreteria del presente comitato e' assicurata dal servizio
P.I.A. del Ministero dell'ambiente.