Art. 5. R e v o c a 1. Qualora decorso il termine per la predisposizione degli atti di cui all'allegato 1 o la proroga eventualmente accordata in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, si procede con decreto del Ministero dell'ambiente alla revoca del finanziamento concesso, previa diffida ad adempiere. 2. Le risorse cosi' resesi disponibili saranno oggetto di riprogrammazione con decreto del Ministero dell'ambiente e dovranno, in linea di principio mantenere il vincolo territoriale originario e con lo stesso atto sara' indicato il nuovo soggetto a cui saranno trasferite le risorse revocate. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2001 Il Ministro dell'ambiente Bordon Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5 Ambiente, foglio n. 1