Art. 5.
                             R e v o c a
  1.  Qualora decorso il termine per la predisposizione degli atti di
cui  all'allegato  1 o la proroga eventualmente accordata in presenza
di  oggettivi  e  dimostrati  motivi,  si  procede  con  decreto  del
Ministero  dell'ambiente  alla  revoca  del  finanziamento  concesso,
previa diffida ad adempiere.
  2.   Le   risorse  cosi'  resesi  disponibili  saranno  oggetto  di
riprogrammazione  con decreto del Ministero dell'ambiente e dovranno,
in  linea di principio mantenere il vincolo territoriale originario e
con  lo  stesso  atto  sara' indicato il nuovo soggetto a cui saranno
trasferite le risorse revocate.
  Il  presente  decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 giugno 2001
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Bordon
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                Letta
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 5 Ambiente, foglio n. 1