Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001, unita' di Moretta (Cuneo) per un massimo di dieci unita' lavorative, Perugia - S. Sisto (Perugia) per un massimo di ottantadue unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 2000 con decorrenza 1o novembre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2001 Il direttore generale: Daddi