Art. 2. 1. A decorrere dal 1o luglio 2001 non e' consentito: rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 non e' consentito: rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto, oppure accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2001 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno