Art. 2.
  1. A decorrere dal 1o luglio 2001 non e' consentito:
    rifiutare,  per  un  tipo  di  trattore,  l'omologazione  CE o il
rilascio  del  documento  di  cui  all'art.  10,  paragrafo  1, terzo
trattino,  della  direttiva  74/150/CEE,  o l'omologazione di portata
nazionale,
oppure
    rifiutare  la  prima  immissione in circolazione dei trattori, se
tali   trattori   sono   conformi   alle   prescrizioni  del  decreto
ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 non e' consentito:
    rilasciare  il  documento  di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo
trattino,  della  direttiva  74/150/CEE  per  un tipo di trattore, se
detto   trattore  non  e'  conforme  alle  prescrizioni  del  decreto
ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto,
oppure
    accordare  l'omologazione  di  portata  nazionale  di  un tipo di
trattore  se  esso  non  e'  conforme  alle  prescrizioni del decreto
ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 agosto 2001

                                      Il Ministro
                           delle infrastrutture e dei trasporti
                                        Lunardi
Il Ministro delle politiche
    agricole e forestali
          Alemanno