IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa'
S.p.a.   Editoriale   TG   con  sede  a  Milano,  volta  ad  ottenere
l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, e 37
della  legge n. 416/1981, a decorrere dal 20 luglio 1995 per 12 mesi,
finalizzata   alla   concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e di pensionamento anticipato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  22478  del  21 marzo  1997 di
reiezione della citata istanza;
  Visto  il  ricorso al TAR per la Lombardia, sez. III - proposto dal
predetto  fallimento Editoriale T.G. S.p.a, avverso il sopra indicato
provvedimento di reiezione;
  Vista  la  sentenza n. 4423/2000, con la quale il TAR Lombardia, in
accoglimento  del  suddetto  ricorso,  ha  annullato il provvedimento
impugnato,  sancendo  "l'obbligo dell'amministrazione di adottare una
nuova  determinazione  sulla  domanda,  nel rispetto della disciplina
allora applicabile ed in conformita' a quanto indicato nella presente
sentenza";
  Vista  la  nota  del  21  settembre  2000,  con  la  quale e' stata
richiesta  all'Avvocatura generale dello Stato impugnativa dinanzi al
Consiglio di Stato della citata sentenza n. 4423/2000;
  Vista  la  nota  dell'Avvocatura  generale dello Stato del 7 giugno
2001,  che  nel trasmettere la nota dell'Avvocatura di Milano, datata
29  maggio  2001,  nella  quale  si  conferma  che la sentenza di cui
trattasi  e'  stata  effettivamente  notificata  il  13  luglio  2000
rappresenta che alla stessa sentenza deve essere data esecuzione;
  Ritenuto,   pertanto,   di   dover  ottemperare  alla  sentenza  in
questione, riesaminando la fattispecie aziendale, ai fini della nuova
determinazione sulla fattispecie aziendale;
  Vista,  altresi',  la  successiva istanza, con la quale il curatore
fallimentare ha richiesto la proroga del trattamento in questione per
ulteriori 12 mesi a decorrere dal 20  luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate, in ottemperanza alla
sentenza  n.  4423  del  2000,  emanata  dal tribunale amministrativo
regionale  per  la Lombardia, sezione III, e' accertata la condizione
di  cui  all'art.  35,  terzo  comma,  e  37 della legge n. 416/1981,
finalizzata   al   beneficio   del   trattamento  di  C.I.G.S.  e  di
pensionamento  anticipato,  per  il  periodo  dal  20 luglio  1995 al
19 luglio 1997 della ditta S.p.a. Editoriale T.G. con sede in Milano,
unita' di Milano.