Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il periodo dal 12 aprile 1999 all'11
ottobre  1999,  unita' di Castano Primo (Milano), per un massimo di 4
unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1999 con decorrenza 12
aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione    dell'attivita'   produttiva   determinata   situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 luglio 2001
                                       Il direttore generale: Daddi