Art. 2.
                  Attestato di frequenza del corso

    1.  I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  a  rilasciare  gli  attestati  di superamento del corso di
sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici,
dovranno  adeguare  la  certificazione  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato A del presente decreto.
    2.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 7 agosto 2001
                                          Il dirigente generale: Noto