Art. 2. Attestato di frequenza del corso 1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2001 Il dirigente generale: Noto