IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della navigazione marittima ed interna del soppresso
          Ministero dei trasporti e della navigazione - TMA

  Vista  la  legge  21  novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 275, del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   segretariato   generale  dell'Organizzazione
Internazionale  Marittima  (IMO),  in  data  26  agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'articolo XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
  Vista  la  regola  II/1  dell'annesso  sopra richiamato, nonche' la
sezione  A-II/1  del  codice  STCW,  relativa  alle conoscenze minime
necessarie   al   conseguimento   dell'   abilitazione  di  ufficiale
responsabile di una guardia di navigazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  ottobre  2000,  modificato con
decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, concernente requisiti, limiti
delle  abilitazioni  e  certificazioni  della  gente  di  mare  e, in
particolare,  l'art.  1  relativo  al  certificato di abilitazione di
ufficiale di navigazione;
  Tenuto  conto  della  regola I/8 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente sezione A-I/8 del Codice STCW, relativa agli standards
di qualita' dell'addestramento fornito;
  Tenuto  conto  della regola 1/12 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente   sezione   A-1/12  del  codice  STCW,  relativa  agli
standards    di   funzionamento   dei   simulatori   utilizzati   per
l'addestramento e per gli esami;
  Tenuto  conto  della  regola 1/6 dell'annesso sopra richiamato e la
corrispondente    sezione    A-I/6    del   codice   STCW,   relativa
all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;
  Tenuto  conto della Risoluzione IMO A.482(XII) del 15 gennaio 1982,
con  la quale e' stato adottato il programma di addestramento all'uso
dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 febbraio 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione
del  corso di formazione e addestramento all'uso dei sistemi radar ad
elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.;
  Ritenuta  la  necessita' di aggiornare il programma, l'elenco delle
strutture  ed attrezzature, nonche' la composizione e i requisiti del
corpo  istruttori  indicati nel decreto ministeriale 16 febbraio 1995
sopra  citato, alle prescrizioni scaturenti dalle regole dell'annesso
sopra richiamato e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW;
  Visto  il  modello  di corso n. 1.07 pubblicato dall'Organizzazione
Marittima    Internazionale    (IMO)    per    la    parte   relativa
all'addestramento   all'uso   dei   sistemi   radar  ad  elaborazione
automatica dei dati - A.R.P.A.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Finalita' e durata
  1.   Il  corso  di  addestramento  all'uso  dei  sistemi  radar  ad
elaborazione  automatica  dei  dati - A.R.P.A., istituito con decreto
ministeriale  16  febbraio  1995,  e'  modificato in conformita' alla
regola  II/1  della  convenzione  citata  in  premessa,  nonche' alla
sezione A-II/1 del codice STCW.
  2.  Il  corso  ha  una durata di ventotto ore articolate in quattro
giorni,  di cui non meno di ventuno ore per allievo (da far risultare
su   apposita   scheda   personale),  dovranno  essere  impegnate  in
esercitazioni pratiche.