Art. 3.
                      Organizzazione del corso
  1.   Il  corso  di  addestramento  all'uso  dei  sistemi  radar  ad
elaborazione  automatica  dei dati - A.R.P.A., e' svolto da istituti,
enti   o   societa'   riconosciuti   idonei   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello
contenuto nell'allegato A) al presente decreto.
  2.  Ai  fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli
istituti,   enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di  strutture,
equipaggiamenti  e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di cui
all'allegato  B)  al presente decreto e devono predisporre un sistema
di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito.
  3.   Il  corso  di  addestramento  all'uso  dei  sistemi  radar  ad
elaborazione  automatica  dei  dati  -  A.R.P.A. effettuato presso un
centro  di  addestramento  autorizzato o riconosciuto da un'autorita'
competente  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea e' considerato
valido ai fini di cui al presente decreto.
  4.  La  consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita'
di  ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno
di  essi,  e' stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C al
presente decreto.
  5.  Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel
caso in cui siano presenti piu' di dieci allievi.