Art. 3. Organizzazione del corso 1. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., e' svolto da istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A) al presente decreto. 2. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma 1, gli istituti, enti o societa' devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B) al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualita' dell'addestramento fornito. 3. Il corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A. effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea e' considerato valido ai fini di cui al presente decreto. 4. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto. 5. Il corpo istruttori viene integrato da un quarto componente nel caso in cui siano presenti piu' di dieci allievi.