Art. 4.
                     Prova di esame ed attestato
  1.   Ogni   candidato   sostiene,  a  completamento  del  corso  di
addestramento  all'uso  dei  sistemi radar ad elaborazione automatica
dei  dati - A.R.P.A., un esame consistente in una prova teorica e una
prova  pratica, che verra' svolto nel primo giorno feriale utile dopo
il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da
un  ufficiale  (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e
composta  dal  direttore  del  corso,  da almeno due membri del corso
istruttori,  ed  eventualmente  integrata  da un esperto nominato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  La  commissione  stabilisce il metodo o i metodi di valutazione
dei  candidati  affinche'  sia  garantita  una verifica oggettiva del
raggiungimento degli obiettivi del corso.
  3.  Al  candidato che consegue un esito favorevole e' rilasciato un
attestato  secondo  il modello indicato nell'allegato D) del presente
decreto  i  cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli
interessati.