Art. 4. Prova di esame ed attestato 1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., un esame consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verra' svolto nel primo giorno feriale utile dopo il termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale (C.P.) di grado non inferiore a capitano di corvetta e composta dal direttore del corso, da almeno due membri del corso istruttori, ed eventualmente integrata da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinche' sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso. 3. Al candidato che consegue un esito favorevole e' rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato D) del presente decreto i cui estremi saranno annotati sui titoli matricolari degli interessati.