Art. 2. La delega di cui all'art. 1 viene conferita: 1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa; 2) con l'obbligo, per il delegato, di presentare al direttore generale delegante apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate, con indicazioni delle attivita' svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti.