Art. 2.
  La delega di cui all'art. 1 viene conferita:
    1)  in  via  continuativa  fatti  salvi  i  poteri  del direttore
generale  delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di
controllare  l'esercizio  dei  poteri  delegati,  di  avocare a se la
trattazione  di  specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso
di  sua  inerzia,  di  annullare  gli  atti  emanati dal delegato, di
revocare la delega stessa;
    2)  con  l'obbligo,  per  il delegato, di presentare al direttore
generale   delegante   apposita   relazione   trimestrale  in  merito
all'esercizio   delle   funzioni   delegate,  con  indicazioni  delle
attivita'   svolte,   dei   provvedimenti  assunti  e  dei  risultati
conseguiti.