Art. 3.
                 Descrizione del processo produttivo
3.1. Il latte.
    Il  latte  destinato  alla  produzione  del formaggio "Stelvio" o
"Stilfser"  deve  essere  ottenuto  da  bovine  allevate  in  aziende
zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.
3.2. Qualita' del latte.
    Il  latte  utilizzato per la produzione del formaggio "Stelvio" o
"Stilfser" deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:
      >= grasso: 3 45%;
      >= proteine: 3,10%.
3.3. Alimentazione delle bovine.
    Il  latte  destinato alla trasformazione in formaggio "Stelvio" o
"Stilfser"  deve  essere  prodotto  con  una tecnica alimentare delle
bovine  basata  prevalentemente sull'utilizzo di foraggi conservati o
freschi ottenuti all'interno del territorio delimitato.
3.3.1.  Alimentazione  delle bovine durante la fase di allevamento in
malga.
    Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto),
si alimentano prevalentemente con erba fresca.
3.3.2. Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle stalle.
    La  razione  base  delle  bovine  da  latte, in questo caso, deve
essere fornita da:
      foraggio affienato ad libitum;
      insilato d'erba e/o silomais fino ad un massimo di 15 kg/capo.
    Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:
      foraggi disidratati;
      paglie  dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento
e avena;
      i  seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo,
segale, triticale, frumento e avena;
      i  seguenti  semi  oleosi,  loro prodotti e sottoprodotti: soia
geneticamente  non  modificata,  colza,  lino, girasole decorticato o
parzialmente decorticato;
      polpe secche di barbabietola;
      trebbie di birra e marcomele essicate;
      barbabietola;
      patate;
      lievito di birra;
      melasso;
      carubbe;
      prodotti lattiero caseari in polvere;
      amminoacidi  e  proteine  nobili  non  derivati  da processi di
proteolisi;
      grassi vegetali.
3.4. Raccolta e trasporto del latte.
    Relativamente  alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il
doveroso  rispetto dei requisiti igienico sanitari cogenti per quanto
riguarda trattamento della materia prima ed idoneita' degli strumenti
e  dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione
tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e latte prodotto
al  di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte non idoneo in
base al presente disciplinare.