Art. 3. Descrizione del processo produttivo 3.1. Il latte. Il latte destinato alla produzione del formaggio "Stelvio" o "Stilfser" deve essere ottenuto da bovine allevate in aziende zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P. 3.2. Qualita' del latte. Il latte utilizzato per la produzione del formaggio "Stelvio" o "Stilfser" deve avere le seguenti caratteristiche chimiche: >= grasso: 3 45%; >= proteine: 3,10%. 3.3. Alimentazione delle bovine. Il latte destinato alla trasformazione in formaggio "Stelvio" o "Stilfser" deve essere prodotto con una tecnica alimentare delle bovine basata prevalentemente sull'utilizzo di foraggi conservati o freschi ottenuti all'interno del territorio delimitato. 3.3.1. Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento in malga. Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto), si alimentano prevalentemente con erba fresca. 3.3.2. Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle stalle. La razione base delle bovine da latte, in questo caso, deve essere fornita da: foraggio affienato ad libitum; insilato d'erba e/o silomais fino ad un massimo di 15 kg/capo. Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti: foraggi disidratati; paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento e avena; i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo, segale, triticale, frumento e avena; i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o parzialmente decorticato; polpe secche di barbabietola; trebbie di birra e marcomele essicate; barbabietola; patate; lievito di birra; melasso; carubbe; prodotti lattiero caseari in polvere; amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di proteolisi; grassi vegetali. 3.4. Raccolta e trasporto del latte. Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il doveroso rispetto dei requisiti igienico sanitari cogenti per quanto riguarda trattamento della materia prima ed idoneita' degli strumenti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte non idoneo in base al presente disciplinare.