Art. 7.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    La  vocazionalita' del territorio per la produzione del formaggio
e  nello specifico dello "Stelvio" o "Stilfser" e' riconducibile alle
particolari   condizioni  climatiche  e  pedologiche  sostanzialmente
omogenee  dell'arco  alpino  altoatesino, che influenzano la qualita'
dei   foraggi   destinati   all'alimentazione   delle  vaccine  e  di
conseguenza  la  qualita'  del  formaggio  "Stelvio" o "Stilfser". In
alcuni  testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio
(marbl  e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore
qualita'  al  latte  prodotto.  Le specifiche condizioni ambientali e
climatiche  della  zona delimitata per la produzione del formaggio in
oggetto   sono  legate  all'ambiente  montano  di  questo  territorio
caratterizzato  da  aziende  zootecniche  (masi)  posti  ad una quota
variabile  tra  500  e  2000  metri  di  altitudine; infatti anche le
direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto
Adige come zona di montagna.
    Il  formaggio  "Stelvio"  o  "Stilfser"  storicamente  inoltre e'
ottenuto   nell'area   delimitata   dal   presente   disciplinare  di
produzione,  che  etimologicamente  richiama il comprensorio montuoso
dello Stelvio-Stilf che ne e' il centro di maggiore produzione.
    Il  legame  con  l'ambiente  e'  comprovato  inoltre dai seguenti
adempimenti          cui          si          sottopongono          i
produttori/trasformatori/stagionatori   del  latte  e  del  formaggio
"Stelvio" o "Stilfser":
      iscrizioni      ad      un      apposito      registro      dei
produttori/trasformatori/stagionatori;
      identificazione    dei    produttori/trasformatori/stagionatori
all'interno della zona di produzione;
      tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.