Art. 7. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente La vocazionalita' del territorio per la produzione del formaggio e nello specifico dello "Stelvio" o "Stilfser" e' riconducibile alle particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee dell'arco alpino altoatesino, che influenzano la qualita' dei foraggi destinati all'alimentazione delle vaccine e di conseguenza la qualita' del formaggio "Stelvio" o "Stilfser". In alcuni testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore qualita' al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto Adige come zona di montagna. Il formaggio "Stelvio" o "Stilfser" storicamente inoltre e' ottenuto nell'area delimitata dal presente disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il comprensorio montuoso dello Stelvio-Stilf che ne e' il centro di maggiore produzione. Il legame con l'ambiente e' comprovato inoltre dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori/trasformatori/stagionatori del latte e del formaggio "Stelvio" o "Stilfser": iscrizioni ad un apposito registro dei produttori/trasformatori/stagionatori; identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori all'interno della zona di produzione; tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.