Art. 9. Etichettatura Il prodotto formaggio "Stelvio" o "Stilfser" e' commercializzato in forma intera e porzionata. Il formaggio "Stelvio" o "Stilfser" in forma intera e' immesso al consumo munito di: a) apposito contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura; b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica produttore. La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno identificativo della denominazione. Il formaggio "Stelvio" o "Stilfser" in forma porzionata e' immesso al consumo munito di: contrassegno identificativo della denominazione d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura sulla forma intera; oppure etichetta adesiva apposta sulla confezione dal produttore autorizzato al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la denominazione d'origine protetta "Stelvio" o "Stilfser". Il prodotto e' immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine allegato al presente disciplinare.