Art. 9.
                            Etichettatura
    Il  prodotto formaggio "Stelvio" o "Stilfser" e' commercializzato
in forma intera e porzionata.
    Il formaggio "Stelvio" o "Stilfser" in forma intera e' immesso al
consumo munito di:
      a)  apposito  contrassegno  identificativo  della denominazione
d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;
      b)  marcatura  indicante  lotto,  data di produzione e codifica
produttore.
    La   forma  intera,  conforme  al  presente  disciplinare,  viene
porzionata    solamente    dopo    l'apposizione   del   contrassegno
identificativo della denominazione.
    Il  formaggio  "Stelvio"  o  "Stilfser"  in  forma  porzionata e'
immesso al consumo munito di:
      contrassegno   identificativo  della  denominazione  d'origine,
apposto  solamente  dopo  sessanta giorni di stagionatura sulla forma
intera;
oppure
      etichetta  adesiva  apposta  sulla  confezione  dal  produttore
autorizzato  al  momento  del confezionamento e/o di film prestampato
con la denominazione d'origine protetta "Stelvio" o "Stilfser".
    Il prodotto e' immesso al consumo munito di apposito contrassegno
costitutivo  della  denominazione  di  origine  allegato  al presente
disciplinare.