Art. 11. Verifica dell'organizzazione del Ministero 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). Omissis. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale".