Art. 3. Aree funzionali e Dipartimenti 1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili; b) Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica abitativa; realizzazione di programmi speciali; c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.