Art. 3.
                   Aree funzionali e Dipartimenti

  1.  I  Dipartimenti  del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle
funzioni  e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di
cui  all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo
la seguente ripartizione:
    a) Dipartimento   per   il   coordinamento   dello  sviluppo  del
territorio,  per  le  politiche del personale e gli affari generali -
identificazione  delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale  con particolare riferimento all'articolazione territoriale
delle  reti  infrastrutturali  e  delle  opere  di competenza statale
nonche'   al   sistema  delle  citta'  e  delle  aree  metropolitane;
programmazione  delle  infrastrutture del territorio nazionale, delle
reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con
gli  organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in
materia  di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni
e  interdipartimentali  del  rapporto  di  lavoro  e  formazione  del
personale  nonche'  delle risorse strumentali del Ministero; gestione
del  contenzioso  del  lavoro,  dell'ufficio  cassa, dell'ufficio del
consegnatario degli immobili;
    b) Dipartimento  per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale
-  indirizzo,  programmazione  e  regolazione  in  materia  di lavori
pubblici;   rapporti  con  organismi  nazionali  e  internazionali  e
coordinamento  con  l'Unione  europea in materia di appalti pubblici;
rete  nazionale  stradale  ed  autostradale;  edilizia  residenziale;
politica abitativa; realizzazione di programmi speciali;
    c) Dipartimento  per  la  navigazione  e il trasporto marittimo e
aereo  -  indirizzo,  programmazione  e  regolazione  in  materia  di
navigazione  e  trasporto  marittimo;  vigilanza  sui  porti, demanio
marittimo;  sicurezza  della  navigazione  e  trasporto  nelle  acque
interne;  programmazione,  previa  intesa con le regioni interessate,
del  sistema  idroviario  padano veneto; aviazione civile e trasporto
aereo;   rapporti   con   organismi   nazionali  e  internazionali  e
coordinamento   con  l'Unione  europea  in  materia  di  navigazione,
trasporto marittimo e aereo;
    d) Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e  per  i  sistemi
informativi  e  statistici  -  poteri  di  programmazione indirizzo e
regolazione  in  materia  di  trasporto  terrestre,  circolazione dei
veicoli  e  sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi
nazionali  e  internazionali  e coordinamento con l'Unione europea in
materia  di  trasporti  terrestri;  gestione  e  sviluppo dei sistemi
informativi e statistici del Ministero.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Per  il  testo  dell'art. 42 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.