Art. 4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali 1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la programmazione; b) Direzione per le trasformazioni territoriali; c) Direzione per le reti; d) Direzione per l'abusivismo; e) Direzione per i programmi europei; f) Direzione per gli organi decentrati (provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del Po); g) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali. 2. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) predisposizione del piano generale dei trasporti; b) QCS - reti e nodi di servizio; c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; d) pianificazione nazionale di infrastrutture viarie; e) programmazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di finanza; programma triennale ANAS. 3. La Direzione generale per le trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; b) elaborazione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; societa' di trasformazione urbana; c) adozione di misure di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili; d) elaborazione dei programmi URBAN; e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi di interscambio modali; f) piani regolatori portuali ed aeroportuali. 4. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico; b) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche; c) programmazione e gestione delle reti nazionali; d) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse; e) vigilanza sul Registro italiano dighe; f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque. 5. La Direzione generale per l'abusivismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni; b) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio; c) promozione dei piani di recupero territoriale; d) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia; f) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma. 6. La direzione generale per i programmi europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III; b) esercizio dei compiti relativi all'attivita' di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi affidati all'Italia; c) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS; d) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR; e) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi. 7. La direzione generale per gli organi decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento delle attivita' dei provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di opere pubbliche; b) coordinamento degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi interventi; c) convenzioni per l'utilizzazione sul territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell'Agenzia per i trasporti interni e per le infrastrutture. 8. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure; d) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso; e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero; f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa; g) cerimoniale, onorificenze; h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro; i) relazioni con il pubblico, ad esclusione di quelle relative all'applicazione della legge quadro in materia di opere pubbliche; l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.