Art. 5.
        Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia

  1.  Il  Dipartimento  per  le  opere  pubbliche e per l'edilizia e'
articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione per la regolazione dei lavori pubblici;
    b) Direzione per le strade ed autostrade;
    c) Direzione   per   l'edilizia  statale  e  per  gli  interventi
speciali;
    d) Direzione   per   l'edilizia   residenziale   e  le  politiche
abitative.
  2.  La  Direzione  generale  per la regolazione dei lavori pubblici
svolge  le  funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) indirizzo  e  regolazione delle procedure di appalto di lavori
pubblici;
    b) definizione delle normative tecniche di settore;
    c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei
lavori pubblici;
    d) supporto  all'attuazione  della  legge  quadro  in  materia di
lavori pubblici;
    e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati.
  3.  La  Direzione  generale  per  le  strade e autostrade svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) alta
vigilanza   sull'ANAS  e  sui  gestori  delle  infrastrutture  viarie
appartenenti alla rete nazionale;
    b) compiti relativi alle concessioni di costruzione e gestione di
infrastrutture viarie di rilievo nazionale;
    c) relazioni  e  accordi internazionali nel settore delle reti di
trasporto viario;
    d) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali;
    e) tenuta e aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade.
  4.   La  Direzione  generale  per  l'edilizia  statale  e  per  gli
interventi  speciali  svolge  le funzioni di competenza del Ministero
nei  seguenti  ambiti:      a) opere pubbliche di competenza statale,
ivi  compresi  gli  interventi  di  edilizia giudiziaria, di edilizia
penitenziaria,  di  edilizia  demaniale  di  competenza  statale,  di
edilizia  per  le  Forze  armate,  le Forze di polizia e i Vigili del
fuoco;
    b) zone sismiche e edilizia antisismica;
    c) interventi per la ricostruzione;
    d) interventi   di   competenza   statale   per   la   citta'  di
Roma-Capitale;
    e) interventi previsti da leggi speciali.
  5. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche
abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:      a) compiti  di  edilizia  sovvenzionata  ed agevolata di
spettanza statale, con esclusione dell'edilizia per le Forze armate e
di Polizia;
    b) disciplina delle cooperative edilizie;
    c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
    d) locazioni ed equo canone;
    e) iniziative   sociali  e  comunitarie  in  materia  di  accesso
all'abitazione;
    f) mutui edilizi;
    g) programmi gia' di pertinenza del Segretariato generale CER.