Art. 7. Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici 1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre; b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; c) Direzione autotrasporto di persone e cose; d) Direzione del trasporto ferroviario; e) Direzione per i sistemi informativi e statistici. 2. La Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecnico indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada. Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) parco circolante e conducenti; d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature; e) centro elaborazione dati Motorizzazione; f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale; g) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilita'; h) normativa di settore nazionale e internazionale; i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale; j) centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale; k) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni. 3. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rapporti con l'Agenzia per la parte di competenza; b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; c) normativa di settore nazionale ed internazionale; d) costruzione e gestione delle infrastrutture per i trasporti rapidi di massa; e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale. 4. La Direzione generale autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe; b) interventi statali a favore delle imprese di trasporto e cose; c) normativa di settore nazionale ed interna zionale d) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto di persone e cose. 5. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio; b) attivita' di vigilanza sui progetti; c) analisi economiche; d) contratti di programma; e) vigilanza sulle linee ferroviarie; f) definizione di standard e di norme di sicurezza. 6. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione; b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.