Art. 7.
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
                             statistici

  1.  Il  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri e' articolato nei
seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione  della  motorizzazione  e  sicurezza  del  trasporto
terrestre;
    b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
    c) Direzione autotrasporto di persone e cose;
    d) Direzione del trasporto ferroviario;
    e) Direzione per i sistemi informativi e statistici.
  2.  La  Direzione  generale  della  motorizzazione  e sicurezza del
trasporto  terrestre  svolge  le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti:     a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di
veicoli, dispositivi ed unita' tecnico indipendenti;
    b) trasporto merci pericolose su strada. Normativa e omologazione
e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
    c) parco circolante e conducenti;
    d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature;
    e) centro elaborazione dati Motorizzazione;
    f) individuazione  di  standard  e  predisposizione  di normative
tecniche  attinenti  alle  caratteristiche  costruttive,  tecniche  e
funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale;
    g) prevenzione  degli  incidenti  e  sicurezza stradale, campagne
informative  ed  educative,  realizzazione  del Piano nazionale della
sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilita';
    h) normativa di settore nazionale e internazionale;
    i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
    j) centro  di  documentazione  sui  problemi della circolazione e
sicurezza stradale;
    k) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione
e di controllo delle infrazioni.
  3. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi
svolge  le  funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) rapporti con l'Agenzia per la parte di competenza;
    b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti
fissi;
    c) normativa di settore nazionale ed internazionale;
    d) costruzione  e  gestione  delle infrastrutture per i trasporti
rapidi di massa;
    e) coordinamento   e  monitoraggio  sulle  funzioni  delegate  in
materia di trasporto ferroviario locale.
  4.  La Direzione generale autotrasporto di persone e cose svolge le
funzioni   di   competenza   del   Ministero   nei  seguenti  ambiti:
    a) trasporti  nazionali  ed internazionali di persone e cose, ivi
comprese i prezzi e le tariffe;
    b) interventi statali a favore delle imprese di trasporto e cose;
    c) normativa di settore nazionale ed interna zionale
    d) monitoraggio  e  statistiche  sull'attivita'  di  trasporto di
persone e cose.
  5.  La  Direzione  generale  del  trasporto  ferroviario  svolge le
funzioni   di   competenza   del   Ministero   nei  seguenti  ambiti:
    a) coordinamento   e   vigilanza   sui   concessionari   di  reti
infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
    b) attivita' di vigilanza sui progetti;
    c) analisi economiche;
    d) contratti di programma;
    e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
    f) definizione di standard e di norme di sicurezza.
  6. La  Direzione  per  i  sistemi  informativi e statistici cura la
gestione  e  lo  sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il
Dipartimento  e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche
per   gli  altri  Dipartimenti,  in  collaborazione  con  gli  uffici
dirigenziali  competenti  istituiti  presso  gli  stessi e sulla base
delle  indicazioni  della  Conferenza  e  dei  capi  Dipartimento. In
particolare,  svolge  le  funzioni  di  competenza  del Ministero nei
seguenti ambiti:
    a) gestione  e  sviluppo  dell'informatizzazione,  ivi  inclusi i
rapporti   con   l'Autorita'   per   l'informatica  per  la  pubblica
amministrazione;
    b) monitoraggio,  controllo  ed  elaborazione dei dati statistici
relativi  all'attivita'  amministrativa,  tecnica  ed  economica  del
Ministero.