Art. 8.
        Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

  1.  Il  Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto,
articolato  con  decreto  del Ministro in reparti e uffici di livello
dirigenziale,  svolge  le  funzioni  di  competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
    a) ricerca e soccorso in mare;
    b) gestione   operativa,  a  livello  centrale,  del  sistema  di
controllo del traffico marittimo;
    c) esercizio  delle  competenze  tecniche in materia di sicurezza
della  navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei
sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
    d) rapporti  con  organismi  nazionali  ed internazionali per gli
aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
    e) coordinamento  delle  attivita',  organizzazione  e  ispezioni
relative ai servizi delle capitanerie di porto;
    f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
    g) predisposizione della normativa tecnica di settore.
  2.  Il  Corpo  delle  capitanerie  di porto continua a svolgere gli
ulteriori   compiti  previsti  dalla  normativa  vigente  secondo  le
direttive dei Ministri competenti.