Art. 8. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ricerca e soccorso in mare; b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo; c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri; d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima; e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; f) impiego del personale delle capitanerie di porto; g) predisposizione della normativa tecnica di settore. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.