Art. 2. Composizione del comitato 1. Il comitato e' nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' composto di dieci membri, di cui: a) cinque rappresentanti dei lavoratori del settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) tre rappresentanti della Ferrovie dello Stato S.p.a.; c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella di dirigente. 2. Il presidente del comitato e' eletto, nella prima seduta, tra i componenti del comitato stesso. In caso di assenza o impossibilita' del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. 3. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista, per i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'Istituto, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1997. 4. Il comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INPS, ivi compreso quello della Ferrovie dello Stato S.p.a. trasferito all'Istituto ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante l'azione di coordinamento curata dal presidente del comitato, diretta ad assicurare una gestione operativa del Fondo adeguata alle esigenze funzionali. 5. Per la validita' delle sedute del comitato e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.