Art. 2.
                      Composizione del comitato

  1.  Il  comitato  e'  nominato, per un quadriennio, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed
e' composto di dieci membri, di cui:
    a)  cinque  rappresentanti  dei lavoratori del settore, designati
dalle     rispettive     organizzazioni     sindacali    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
    b) tre rappresentanti della Ferrovie dello Stato S.p.a.;
    c)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, con qualifica non inferiore a quella
di dirigente.
  2.  Il presidente del comitato e' eletto, nella prima seduta, tra i
componenti  del  comitato stesso. In caso di assenza o impossibilita'
del  presidente,  le  funzioni  vicarie  sono  assunte dal membro del
comitato delegato dal presidente stesso.
  3.  Ai  componenti  del  comitato  amministratore e' corrisposto un
gettone   di   presenza   nella   misura  prevista,  per  i  comitati
amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  dell'Istituto, dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio
1997.
  4.  Il  comitato amministratore opera avvalendosi della struttura e
del  personale  dell'INPS,  ivi  compreso quello della Ferrovie dello
Stato S.p.a. trasferito all'Istituto ai sensi dell'articolo 43, comma
5,  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  mediante l'azione di
coordinamento   curata   dal  presidente  del  comitato,  diretta  ad
assicurare  una  gestione  operativa del Fondo adeguata alle esigenze
funzionali.
  5.  Per  la  validita'  delle  sedute  del comitato e' richiesta la
presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni
sono   assunte   con   il   voto  favorevole  della  maggioranza  dei
partecipanti  alle  sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  testo  dell'art.  43,  comma 5, della legge
          23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.