Art. 3. Funzioni del comitato 1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti: a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da trasmettere, unitamente ai bilanci, al consiglio d'amministrazione per i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonche' sull'andamento della gestione, proponendo le iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio; c) decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni a carico del Fondo; d) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000 Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza".