Art. 3.
                        Funzioni del comitato

  1. Il comitato amministratore ha i seguenti compiti:
    a) predisporre, in conformita' dei criteri ed indirizzi stabiliti
dal  Consiglio  di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali
preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una relazione da
trasmettere,  unitamente  ai  bilanci, al consiglio d'amministrazione
per  i successivi adempimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994,  n.  479, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione
stessa;
    b)  vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle
prestazioni,  nonche'  sull'andamento  della  gestione, proponendo le
iniziative necessarie per assicurarne l'equilibrio;
    c)  decidere in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi
e di prestazioni a carico del Fondo;
    d)  assolvere  ogni  altro  compito  che sia ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 20 novembre 2000


                                    Il Ministro del lavoro
                                  e della previdenza sociale
                                             Salvi




Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
              Visco


Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000
  Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 244
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca:
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di assistenza e
          previdenza".