Art. 2. 1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non puo' superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela. 2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire con una quota commisurata alla quantita' di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorita' pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP. 3. Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4, del decreto ministeriale citato all'articolo 1 del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP): "Art. 3. - 1. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse del presente decreto, e' determinata per ciascuna categoria individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP una percentuale di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela pari al 66%. 2. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sara' ripartita tra le altre categorie della corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2, nello statuto dei consorzi di tutela. 3. L'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 61414 individua, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP e IGP all'interno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie: a) filiera formaggi: per i formaggi freschi: a1 - allevatori produttori di latte; a2 - caseifici; a3 - confezionatori; per i formaggi stagionati: a1 - allevatori produttori di latte; a2 - caseifici; a3 - stagionatori e/o porzionatori; b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati: b1 - agricoltori; b2 - confezionatori; c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati: c1 - agricoltori; c2 - imprese di lavorazione; d) filiera grassi (oli): d1 - olivicoltori; d2 - molitori; d3 - imbottigliatori; e) filiera carni fresche: e1 - allevatori e macellatori; e2 - porzionatori ed elaboratori; f) filiera preparazioni di carni: f1 - allevatori; f2 - macellatori; f3 - imprese di lavorazione; f4 - porzionatori e confezionatori; g) filiera prodotti panetteria: g1 - produttori materia prima; g2 - molitori; g3 - preparatori.