Art. 2.
  1.  La  quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera
non  puo'  superare  la  percentuale di rappresentanza fissata per la
categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414
del  12  aprile  2000,  concernente  l'individuazione  dei criteri di
rappresentanza  negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP
e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela.
  2.  Nell'ambito  della  quota posta a carico di ciascuna categoria,
ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovra' contribuire
con  una  quota  commisurata  alla  quantita' di prodotto controllata
dall'organismo   privato   autorizzato   o   dall'autorita'  pubblica
designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a
DOP o a IGP.
  3.  Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4,
del   decreto   ministeriale   citato  all'articolo  1  del  presente
regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie,
diverse  dalle  predette,  individuate  all'articolo  2,  del decreto
ministeriale  n.  61414  del 12 aprile 2000, recante l'individuazione
dei  criteri  di  rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di
tutela   delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e  delle
indicazioni geografiche protette (IGP).
 
          Nota all'art. 2:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          ministeriale   n.  61414  del  12 aprile  2000  concernente
          l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
          sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle  denominazioni di
          origine  protette  (DOP)  e  delle  indicazioni geografiche
          protette (IGP):
              "Art.   3.   -   1. Nell'ambito   di  ciascuna  filiera
          produttiva,  sulla  base dei criteri fissati nelle premesse
          del presente decreto, e' determinata per ciascuna categoria
          individuata  dall'art.  4  del decreto ministeriale recante
          "disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
          rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle
          IGP  una percentuale di rappresentanza negli organi sociali
          dei consorzi di tutela pari al 66%.
              2. La  restante  percentuale  di  rappresentanza  negli
          organi sociali sara' ripartita tra le altre categorie della
          corrispondente  filiera, individuate dal precedente art. 2,
          nello statuto dei consorzi di tutela.
              3.  L'art.  2  del citato decreto ministeriale n. 61414
          individua,   ai   fini  della  fissazione  dei  criteri  di
          equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e
          dei  trasformatori  interessati  alle DOP e IGP all'interno
          delle  sottoelencate  filiere  produttive, nelle quali sono
          ricompresi   i   prodotti  italiani  registrati  in  ambito
          comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:
                a) filiera formaggi:
                  per i formaggi freschi:
                    a1 - allevatori produttori di latte;
                    a2 - caseifici;
                    a3 - confezionatori;
                  per i formaggi stagionati:
                    a1 - allevatori produttori di latte;
                    a2 - caseifici;
                    a3 - stagionatori e/o porzionatori;
                b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:
                  b1 - agricoltori;
                  b2 - confezionatori;
                c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:
                  c1 - agricoltori;
                  c2 - imprese di lavorazione;
                d) filiera grassi (oli):
                  d1 - olivicoltori;
                  d2 - molitori;
                  d3 - imbottigliatori;
                e) filiera carni fresche:
                  e1 - allevatori e macellatori;
                  e2 - porzionatori ed elaboratori;
                f) filiera preparazioni di carni:
                  f1 - allevatori;
                  f2 - macellatori;
                  f3 - imprese di lavorazione;
                  f4 - porzionatori e confezionatori;
                g) filiera prodotti panetteria:
                  g1 - produttori materia prima;
                  g2 - molitori;
                  g3 - preparatori.