Art. 10.
(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22
aprile  1999,  relativa  alle  sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione  degli  animali,  sara'  informata  al principio e
criterio  direttivo  del  divieto di utilizzazione nell'alimentazione
degli  animali  destinati  al  consumo  alimentare  di antibiotici ad
azione  auxinica  e  di  organismi  geneticamente  modificati  (OGM),
nonche',  per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti
proteine    derivanti    da   tessuti   animali   incompatibili   con
l'alimentazione  naturale  ed  etologica  delle singole specie. Negli
allevamenti  ittici  sara'  consentita la somministrazione di mangimi
contenenti proteine di pesci.