Art. 11.
(Integrazioni  e  modifiche  al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,    di    attuazione   della   direttiva   91/414/CEE,   relativa
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

   1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
   a)  alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che
ne  abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le
disposizioni  di  cui  al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio,
del 23 luglio 1992, e successive modificazioni";
   b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
   "d)  siano  trasportati  nel  rispetto delle cautele prescritte in
relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione
prevista  dalle  norme  vigenti  e  nel  rispetto  delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
 
          Note all'art. 11:
              - La direttiva n. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
             230 del 19 agosto 1991.
              Il  testo vigente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
             legislativo  17 marzo  1995, n. 194, di attuazione della
             direttiva  n.  91/414/CEE  in  materia  di immissione in
             commercio   di   prodotti   fitosanitari,   cosi'   come
             modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "2.  Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il
             trasporto  di  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati,
             salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le
             seguenti condizioni:
                a) siano  destinati  ad essere utilizzati in un altro
             Stato  membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo
             fitosanitario  in  conformita'  alle norme comunitarie o
             siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione
             europea,  che  ne  abbia  autorizzato  l'impiego a scopo
             fitosanitario,  fatte  salve  le  disposizioni di cui al
             regolamento  (CEE)  n.  2455 del Consiglio del 23 luglio
             1992, e successive modificazioni;
                b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa
             comunicazione  al  Ministero  della sanita' da parte del
             direttore tecnico responsabile;
                c) siano  etichettati  conformemente  alla  normativa
             vigente  nello  Stato  di  destinazione  e  racchiusi in
             apposito   imballaggio   o   muniti   di   etichettatura
             aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;
                d) siano   trasportati  nel  rispetto  delle  cautele
             prescritte   in  relazione  alla  natura  del  prodotto,
             accompagnati  dalla  documentazione prevista dalle norme
             vigenti  e  nel  rispetto  delle disposizioni vigenti in
             materia di sicurezza e di controllo.".