Art. 11. (Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari). 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni"; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".
Note all'art. 11: - La direttiva n. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991. Il testo vigente dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni: a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2455 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni; b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanita' da parte del direttore tecnico responsabile; c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione; d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.".