Art. 12.
             (Discariche di rifiuti: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26
aprile  1999, relativa alle discariche di rifiuti, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  garantire  i  piu'  elevati  livelli di sicurezza del progetto
delle  discariche  nonche' della gestione, anche successivamente alla
chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per
l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche'
l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
   b)  individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per
il conferimento di rifiuti in discarica;
   c)  identificare  i parametri per l'individuazione delle tipologie
di  rifiuti  recuperabili  con  particolare riferimento alla frazione
putrescibile  recuperabile  tramite  trattamento  biologico, a quella
suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti
recuperabili;
   d)  individuare  i  criteri  per la definizione del trattamento di
inertizzazione;
   e)  definire  i  termini  entro  i  quali  raggiungere i contenuti
massimi  consentiti  in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c),
assicurando  un  congruo periodo transitorio, in conformita' a quanto
previsto in merito dalla direttiva;
   f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica
di  rifiuti  pericolosi,  fatto salvo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
   g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto
di  certificazione  ambientale  di  cui  alle  norme  ISO 14001 ed al
regolamento  (CEE)  n.  1836/93  del  Consiglio,  del 29 giugno 1993,
relativo  alle  registrazioni  dei  siti  EMAS,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria in materia;
   h)  definire  le modalita', anche temporali, per la chiusura della
discarica  nonche' gli obblighi del gestore durante la fase operativa
e  post-operativa,  determinando  criteri  di massima uniformi per le
attivita' di ispezione e controllo;
   i)  definire  le  modalita'  di  prestazione  e  di gestione delle
garanzie  finanziarie  di  cui all'articolo 8, lettera a), punto iv),
della   direttiva,   assicurando   altresi'   la   trasparenza  nella
rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.
 
          Note all'art. 12:
              -  Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998,
             n.   141,   reca:  "Regolamento  recante  norme  per  lo
             smaltimento   in   discarica   dei   rifiuti  e  per  la
             catalogazione   dei   rifiuti   pericolosi  smaltiti  in
             discarica.".
              - Il regolamento (CEE) n. 1836/93 e' pubblicato in GUCE
             n. L 168 del 17 luglio 1993.