Art. 12. (Discariche di rifiuti: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire i piu' elevati livelli di sicurezza del progetto delle discariche nonche' della gestione, anche successivamente alla chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche' l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra; b) individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per il conferimento di rifiuti in discarica; c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie di rifiuti recuperabili con particolare riferimento alla frazione putrescibile recuperabile tramite trattamento biologico, a quella suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti recuperabili; d) individuare i criteri per la definizione del trattamento di inertizzazione; e) definire i termini entro i quali raggiungere i contenuti massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c), assicurando un congruo periodo transitorio, in conformita' a quanto previsto in merito dalla direttiva; f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141; g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; h) definire le modalita', anche temporali, per la chiusura della discarica nonche' gli obblighi del gestore durante la fase operativa e post-operativa, determinando criteri di massima uniformi per le attivita' di ispezione e controllo; i) definire le modalita' di prestazione e di gestione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), della direttiva, assicurando altresi' la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.
Note all'art. 12: - Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, reca: "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.". - Il regolamento (CEE) n. 1836/93 e' pubblicato in GUCE n. L 168 del 17 luglio 1993.