Art. 13. 
(Reti di telecomunicazioni e reti televisive  via  cavo:  criteri  di
                              delega). 
   1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione,  del
23 giugno 1999, che modifica  la  direttiva  90/388/CEE  al  fine  di
garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti  televisive  via
cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite  da  persone
giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti principi  e  criteri
direttivi: 
     a) prevedere un regime di separazione societaria  nei  confronti
degli   organismi   che   forniscono   sia    reti    pubbliche    di
telecomunicazioni,  sia  reti  televisive  via  cavo   quando   detti
organismi: 
       1) siano controllati dallo  Stato  ovvero  siano  titolari  di
diritti speciali; 
       2) siano  notificati  tra  quelli  aventi  notevole  forza  di
mercato nel mercato comune  della  fornitura  di  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica; 
       3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva
via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; 
     b) prevedere la possibilita' di modifica  delle  disposizioni  a
seguito delle decisioni della Commissione europea  assunte  ai  sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.