Art. 13. (Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi: 1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali; 2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica; 3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; b) prevedere la possibilita' di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.