Art. 14. (Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.
Note all'art. 14: - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998.". Gli articoli 1, comma 1 e 18 cosi' recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.". "Art. 18 (Interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva n. 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilita' con il sistema europeo ad alta velocita', anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonche' la validita' economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilita' (STI); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilita'; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' e dell'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita', o la procedura di verifica "CE dei sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva n. 96/48/CE.". - La direttiva n. 91/440/CEE e' pubblicata in GUCE L n. 237 del 24 agosto 1991. - La direttiva n. 95/18/CE e' pubblicata in GUCE L n. 143 del 27 giugno 1995. - La direttiva n. 95/19/CE e' pubblicata in GUCE L n. 143 del 27 giugno 1995.