Art. 14.
   (Attuazione      della      direttiva      96/48/CE,      relativa
all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario transeuropeo ad alta
velocita').

   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
l'attuazione  della  direttiva  96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio
1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n.
25,  secondo  i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18
della   citata   legge  n.  25  del  1999,  coordinando  e  adeguando
l'ordinamento  interno  in  materia di trasporto ferroviario anche in
base  ai  principi  e  ai  criteri  desumibili dalla stessa direttiva
96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.
 
          Note all'art. 14:
              -  La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
             per      l'adempimento     di     obblighi     derivanti
             dall'appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee -
             legge  comunitaria  1998.". Gli articoli 1, comma 1 e 18
             cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
             direttive  comunitarie).  - 1. Il Governo e' delegato ad
             emanare,  entro  il  termine  di  un  anno dalla data di
             entrata   in   vigore   della  presente  legge,  decreti
             legislativi   recanti   le  norme  occorrenti  per  dare
             attuazione  alle direttive comprese negli elenchi di cui
             agli allegati A e B.".
              "Art.  18  (Interoperabilita'  del  sistema ferroviario
             transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega). - 1.
             L'attuazione  della direttiva n. 96/48/CE del Consiglio,
             del  23  luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del
             sistema  ferroviario  transeuropeo  ad  alta  velocita',
             sara'   informata   ai   seguenti  princi'pi  e  criteri
             direttivi:
                a) stabilire  le  condizioni riguardanti il progetto,
             la   costruzione,   l'assetto   e   la   gestione  delle
             infrastrutture  e  del  materiale rotabile relativi alle
             linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite
             nella  rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne
             sia  garantita  l'interconnessione e l'interoperabilita'
             con  il  sistema  europeo ad alta velocita', anche quale
             condizione  ai  fini  dell'accesso alla rete ferroviaria
             nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette
             linee  deve  essere fatta salva la coerenza dell'insieme
             della   rete   ferroviaria   esistente   sul  territorio
             nazionale,   nonche'   la   validita'   economica  delle
             disposizioni da adottare;
                b) indicare  gli  eventuali  casi  particolari  e  le
             procedure  per  le  richieste  di deroga alle specifiche
             tecniche di interoperabilita' (STI);
                c) prevedere   che   nei  documenti  generali  o  nei
             capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse
             le specifiche tecniche di interoperabilita';
                d) prevedere   che   possano  essere  autorizzati  ad
             espletare  le procedure di valutazione della conformita'
             e   dell'idoneita'   all'impiego   dei   componenti   di
             interoperabilita',  o  la  procedura di verifica "CE dei
             sottosistemi,  uno  o  piu'  organismi,  aventi almeno i
             requisiti   minimi   previsti  dall'allegato  VII  della
             direttiva n. 96/48/CE.".
              - La direttiva n. 91/440/CEE e' pubblicata in GUCE L n.
             237 del 24 agosto 1991.
              -  La  direttiva n. 95/18/CE e' pubblicata in GUCE L n.
             143 del 27 giugno 1995.
              -  La  direttiva n. 95/19/CE e' pubblicata in GUCE L n.
             143 del 27 giugno 1995.