Art. 15. (Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attivita' televisive). 1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e' abrogato.
Note all'art. 15: - La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.". - Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, puo' essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o piu' periodi completi di quarantacinque minuti.".