Art. 15.
(Attuazione della direttiva 97/36/CE  sull'esercizio  delle attivita'
                            televisive).
   1.  L'ultimo  periodo  del  comma 3 dell'articolo 3 della legge 30
aprile 1998, n. 122, e' abrogato.
 
          Note all'art. 15:
              -  La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento
             di  termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249,
             relativi    all'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
             comunicazioni,    nonche'    norme    in    materia   di
             programmazione    e    di   interruzioni   pubblicitarie
             televisive.".
              - Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, cosi' come
             modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "3.  La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi
             i  lungometraggi  cinematografici ed i film prodotti per
             la  televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi
             a  puntate,  i programmi ricreativi ed i documentari, di
             durata  programmata  superiore  a quarantacinque minuti,
             puo'  essere  interrotta  soltanto  una  volta  per ogni
             periodo   di   quarantacinque   minuti.  E'  autorizzata
             un'altra  interruzione  se  la  durata programmata delle
             predette  opere supera di almeno venti minuti due o piu'
             periodi completi di quarantacinque minuti.".