Art. 16. 
(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina
                delle tasse e dei diritti marittimi). 
 
   1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e  dei  diritti
marittimi al  principio  della  libera  prestazione  dei  servizi  di
trasporto marittimo tra gli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  e'
abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II del  titolo  II
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente  la  revisione  delle
tasse e dei diritti marittimi. 
   2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di  cui  lire
80 milioni relative alle minori entrate gia' spettanti alle autorita'
portuali,  si  provvede  mediante   corrispondente   utilizzo   delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto,  ai  fini
del   bilancio   triennale   2000-2002,    nell'ambito    dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  2000,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero  dei  trasporti  e
della navigazione. 
   3. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Nota all'art. 16:
              -  La  legge  9 febbraio  1963, n. 82, reca: "Revisione
             delle tasse e dei diritti marittimi".