Art. 17.
   (Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898)

  1.  Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n.
104, e' sostituito dal seguente:
  "L'autorizzazione  del prefetto e il parere dell'autorita' militare
previsti  per  gli  atti di alienazione totale o parziale di immobili
dalla  legge  3  giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22
dicembre   1939,  n.  2207,  non  sono  richiesti  per  gli  atti  di
alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle
amministrazioni  dello  Stato,  ivi  comprese le aziende autonome, ai
comuni,  alle  province  e agli altri enti locali, alle regioni, agli
enti  pubblici  economici,  nonche'  a  ogni  altra persona giuridica
pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita'
nel territorio dell'Unione europea".
 
          Note all'art. 17:
              -  La  legge  24 dicembre  1976,  n.  898, reca: "Nuova
             regolamentazione delle servitu' militari".
              -   Il  testo  vigente  dell'articolo  18,  cosi'  come
             modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              "Art.  18.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
             della  legge  3  giugno  1935, n. 1095, modificata dalla
             legge  22  dicembre  1939,  n.  2207, si applicano anche
             nelle   zone  del  territorio  nazionale  dichiarate  di
             importanza  militare  con  decreto  del  Ministro  della
             difesa,    emanato   di   concerto   con   il   Ministro
             dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
              L'autorizzazione    del    prefetto    e    il   parere
             dell'autorita'   militare   previsti  per  gli  atti  di
             alienazione  totale  o  parziale di immobili dalla legge
             3 giugno  1935,  n. 1095, come modificata dalla legge 22
             dicembre  1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti
             di   alienazione   totale   o   parziale   ai  cittadini
             dell'Unione  europea o alle amministrazioni dello Stato,
             ivi   comprese  le  aziende  autonome,  ai  comuni  alle
             province  e  agli  altri enti locali, alle regioni, agli
             enti  pubblici  economici,  nonche' a ogni altra persona
             giuridica  pubblica o provata, avente la sede principale
             delle   proprie  attivita'  nel  territorio  dell'Unione
             europea.
              Ove  non  ricorrano  le  condizioni  di  cui al secondo
             comma,  il  decreto  di  autorizzazione prefettizia deve
             essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione
             della domanda. In tale termine e' computato anche quello
             di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare
             competente  per  esprimere  il  proprio parere in ordine
             alle  istanze  di  autorizzazione. Trascorso il predetto
             termine  di  quarantacinque  giorni, qualora l'autorita'
             militare  non  abbia  fatto  pervenire  al  prefetto  il
             richiesto  parere,  lo  stesso si intende favorevolmente
             dato.
              L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale
             all'atto  di alienazione, perde efficacia qualora non si
             proceda  alla  stipulazione dell'atto entro sei mesi dal
             giorno in cui e' stata concessa.
              Il  diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli
             atti   di   alienazione   di   immobili  e  le  relative
             trascrizioni   presso   le   conservatorie   immobiliari
             eseguiti  tra  il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984
             sono  riconosciuti  giuridicamente  validi  a  tutti gli
             effetti.
              Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione
             delle  leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939,
             n.  2207,  quali  modificate  dai commi precedenti, sono
             nulli.
              Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi
             a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.