Art. 17. (Modifica all'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898) 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea".
Note all'art. 17: - La legge 24 dicembre 1976, n. 898, reca: "Nuova regolamentazione delle servitu' militari". - Il testo vigente dell'articolo 18, cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale". L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorita' militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonche' a ogni altra persona giuridica pubblica o provata, avente la sede principale delle proprie attivita' nel territorio dell'Unione europea. Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine e' computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorita' militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorita' militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui e' stata concessa. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti. Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli. Il responsabile e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000.