Art. 18. 
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  1982,
n. 470, di  attuazione  della  direttiva  76/160/CEE,  relativa  alla
                qualita' delle acque di balneazione). 
 
   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  1982,  n.
470,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
     a) all'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole:  "a  cura
dei presidi e servizi multizonali  previsti  dall'articolo  22  della
legge  n.  833/1978  e,  fino  all'attivazione  degli   stessi,   dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi" sono sostituite  dalle
seguenti:  "a  cura  delle  agenzie  regionali  per   la   protezione
dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali"; 
     b) all'articolo 4, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
       "I risultati delle analisi eseguite almeno  con  la  frequenza
indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente  al
Ministero della  sanita'  a  cura  delle  agenzie  regionali  per  la
protezione dell'ambiente, ove istituite,  o  dai  presidi  e  servizi
multizonali"; 
     c) all'articolo 5, lettera e), le parole: "ai presidi e  servizi
multizonali" sono sostituite dalle seguenti: "alle agenzie  regionali
per la protezione  dell'ambiente,  ove  istituite,  o  ai  presidi  e
servizi multizonali"; 
     d) all'articolo  6,  secondo  comma,  le  parole:  "analisi  dei
campioni prelevati con la frequenza fissata nella  tabella  (allegato
1)" sono sostituite dalle seguenti: "analisi dei  campioni  prelevati
almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1)"; 
     e) all'articolo 6,  quarto  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Qualora  per  i  parametri  "coliformi  totali"  e
"coliformi fecali" vengano superati,  rispettivamente,  i  valori  di
10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per
detti parametri e' aumentata al 95 per cento"; 
     f) all'articolo 6, decimo comma, le parole: "i controlli con  la
frequenza indicata nella tabella (allegato 1)" sono sostituite  dalle
seguenti: "i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella
(allegato 1)"; 
     g) all'articolo 6, undicesimo comma, le  parole:  "due  campioni
consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella  (allegato
1)"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "due  campioni   consecutivi
prelevati almeno con la frequenza prevista  nella  tabella  (allegato
1)"; 
     h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
       "Art. 7 - 1. Quando per due stagioni  balneari  consecutive  i
risultati dei  campioni  routinari  prelevati  in  uno  stesso  punto
dimostrino per entrambi i periodi la non idoneita' alla  balneazione,
la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Quando in
una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in
uno stesso punto dimostrino la non idoneita' alla balneazione con  un
numero di campioni non conformi  superiore  ad  un  terzo  di  quelli
effettuati,  la  zona  interessata   dovra'   essere   vietata   alla
balneazione. Poste  in  atto  le  misure  di  miglioramento  volte  a
rimuovere  le  cause  dell'inquinamento,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie previste da apposite  leggi  di  spesa,  il  giudizio  di
idoneita' alla balneazione sara' subordinato all'esito favorevole  di
analisi eseguite negli ultimi  sei  mesi  distribuite  anche  in  due
periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista
nella tabella (allegato 1). 
   2. Se nella stagione balneare  precedente  sono  stati  effettuati
campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi  previsti
nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovra' essere vietata
alla balneazione. Il suddetto divieto potra' essere rimosso a seguito
dell'esito favorevole di analisi eseguite per un  intero  periodo  di
campionamento  almeno  con  la  frequenza  prevista   nella   tabella
(allegato 1)"; 
     i) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
       "Art. 8  -  1.  Le  regioni,  per  i  punti  non  idonei  alla
balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio  1999,  n.  152,
comunicano  al  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi  e  secondo   le
modalita' previste dall'articolo  9,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.  152  del  1999,  tali  misure,  anche  al  fine   di
ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in  cui  le  regioni
accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento,
le stesse dovranno darne adeguata motivazione. 
       2. Per i punti non idonei alla balneazione,  per  i  quali  e'
necessario  adottare  misure  di  miglioramento,  fermo  restando  il
divieto di balneazione, non e' obbligatorio sottoporre a controllo le
acque interessate. 
       3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono  adottate  nei  limiti
delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa"; 
     l) nell'allegato 1: 
       1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza  campioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni"; 
       2)  nella  nota  numero  1  le  parole:   "la   frequenza   di
campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la  frequenza  minima
di campionamento". 
   2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo  all'anno
2001. 
 
          Note all'art. 18:
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  4 del decreto del
             Presidente  della  Repubblica  8 giugno 1982, n. 470, di
             attuazione  della  direttiva  76/160/CEE,  relativa alla
             qualita'   delle   acque   di  balneazione,  cosi'  come
             modificato dalla presente legge e' il seguente:
              "Art. - 4. Alle regioni competono:
                a) la redazione e l'invio al Ministero della sanita',
             entro  12  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
             decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e
             dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le
             analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione
             dell'ambiente,  ove  istituite,  o dai presidi e servizi
             multizonali;
                b) l'individuazione    delle    zone    idonee   alla
             balneazione  sulla  base  dei  risultati delle analisi e
             delle  eventuali ispezioni effettuate durante il periodo
             di  campionamento  relativo  all'anno  precedente.  Tale
             individuazione  e'  portata  a  conoscenza del Ministero
             della  sanita'  e  del  Ministero dell'ambiente entro il
             31 dicembre   dell'anno   al   quale  si  riferiscono  i
             risultati  delle  analisi, nonche' delle amministrazioni
             comunali  interessate  almeno  un mese prima dell'inizio
             della stagione balneare;
                c) la  facolta'  di  ampliare  la  stagione  balneare
             secondo le esigenze o le consuetudini locali;
                d) la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di
             quelli  previsti  dalla  tabella (allegato 1); in nessun
             caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
                e) la  facolta'  di  richiedere  le  deroghe  di  cui
             all'articolo 9 del presente decreto;
                f)   la   facolta'   di   ridurre  la  frequenza  del
             campionamento  di  un  fattore 2 quando si verificano le
             condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
              Le  successive  modificazioni  delle  mappe  di  cui ai
             precedente  punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai
             sensi  dei precedenti punti c), d) ed f) dovranno essere
             trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.
              I  risultati  delle  analisi  eseguite  almeno  con  la
             frequenza  indicata  nella  tabella (allegato 1) saranno
             trasmessi  mensilmente al Ministero della sanita' a cura
             delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,
             ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali.
              I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle
             regioni  si  intendono  conferiti,  per il Trentino-Alto
             Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  5  del  succitato
             decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
             n.  470,  cosi' come modificato dalla presente legge, e'
             il seguente:
              "Art. 5. - Ai comuni competono:
                a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione
             balneare,  a  mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone
             non   idonee  alla  balneazione  ricadenti  nel  proprio
             territorio;
                b) la   delimitazione,   a  mezzo  di  ordinanza  del
             sindaco,  delle  zone  temporaneamente  non  idonee alla
             balneazione  qualora nel corso della stagione balneare i
             risultati  delle  analisi  non  risultano  conformi alle
             prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
                c) la  revoca,  a  mezzo di ordinanza del sindaco, su
             segnalazione      dell'autorita'     competente,     dei
             provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
                d)   l'apposizione,   nelle   zone   interessate,  di
             segnaletica  che  indichi  il divieto di balneazione sia
             per  la  delimitazione  delle  zone non idonee di cui al
             precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone
             soggette  al  provvedimento di divieto temporaneo di cui
             al precedente punto b);
                e) l'immediata  segnalazione  alle  agenzie regionali
             per  la  protezione  dell'ambiente, ove istituite, o dai
             presidi  e  servizi  multizonali  di nuove situazioni di
             inquinamento   massivo   delle   acque   di  balneazione
             ricadenti nel proprio territorio.".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  6  del  succitato
             decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982,
             n.  470,  cosi' come modificato dalla presente legge, e'
             il seguente:
              "Art.  6.  -  Per  l'applicazione di quanto previsto ai
             precedenti  articoli  4,  punto  b),  e  5  punto a), il
             giudizio di idoneita' alla balneazione e' subordinato ai
             risultati   favorevoli   delle  analisi  effettuate  nel
             periodo di campionamento di cui all'articolo 2, relativo
             all'anno precedente.
              Le  acque si considerano idonee alla balneazione quando
             per   il  periodo  di  campionamento  relativo  all'anno
             precedente  le analisi dei campioni prelevati almeno con
             la   frequenza   fissata  nella  tabella  (allegato  1),
             indicano  che  i parametri delle acque in questione sono
             conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90%
             dei  casi  e quando nei casi di non conformita' i valori
             dei  parametri  numerici  non si discostino piu' del 50%
             dai corrispondenti valori.
              Per  i  parametri  microbiologici,  il  pH e l'ossigeno
             disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.
              Per  i parametri "conformi totali , "coliformi fecali e
             "streptococchi   fecali   la  percentuale  dei  campioni
             conformi  e'  ridotta  all'80%.  Qualora per i parametri
             "coliformi  totali e "coliformi fecali vengano superati,
             rispettivamente,  i  valori  di 10.000/100 ml e 2000/100
             ml,  la  percentuale  dei  campioni  conformi  per detti
             parametri e' aumentata al 95%.
              Nella   determinazione  delle  percentuali  di  cui  al
             presente  articolo non siano considerati, nel calcolo, i
             risultati  non  favorevoli quando gli stessi siano stati
             rilevati   su   campioni   influenzati   da  circostanze
             particolari   quali  inondazioni,  catastrofi  naturali,
             condizioni metereologiche eccezionali.
              Non  vanno  altresi'  considerati  nella determinazione
             delle  predette  percentuali  i risultati sia favorevoli
             che  quelli  non  favorevoli  delle  analisi  suppletive
             effettate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma
             seguente.
              Qualora   durante   il   periodo  di  campionamento  si
             verifichi   che  le  analisi  eseguite  su  un  campione
             risultino  sfavorevoli  anche per uno solo dei parametri
             previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto
             al  controllo  di cui al primo comma dell'articolo 4 del
             presente   decreto   effettuera'   tutti   i   necessari
             accertamenti  al  fine di individuare la possibile causa
             inquinante  ed  i limiti della eventuale zona inquinata.
             Oltre   ad   una   accurata  ispezione  dei  luoghi,  il
             laboratorio  dovra'  effettuare  le  analisi  su  cinque
             campioni  da  prelevare in giorni diversi e nello stesso
             punto  nonche'  prelievi  nelle  zone  limitrofe  per la
             delimitazione della eventuale zona inquinata.
              Qualora  piu' di un campione sui predetti cinque dia un
             risultato   non   favorevole  anche  per  uno  solo  dei
             parametri  previsti  nella  tabella  allegata,  la  zona
             dovra'  essere temporaneamente vietata alla balneazione.
             Il  laboratorio,  stante  l'urgenza  degli interventi da
             adottare,  comunichera'  immediatamente  al  sindaco del
             comune  interessato,  per  i  conseguenti  e  tempestivi
             provvedimenti   di   competenza  di  cui  al  precedente
             articolo 5,  l'esito  sfavorevole  delle  analisi  e  la
             individuazione della zona inquinata.
              Qualora  da  una  ispezione  dei  luoghi il laboratorio
             accerti     un     evidente     inquinamento    massivo,
             indipendentemente  dal possibile esito delle analisi, ne
             dara' immediatamente comunicazione al sindaco del comune
             interessato  fornendo  le  necessarie  istruzioni  per i
             conseguenti tempestivi provvedimenti.
              Sulle  acque dichiarate temporaneamente non idonee alla
             balneazione  dovranno proseguirsi i controlli almeno con
             la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
              Nel  caso  si  verifichino  due  analisi favorevoli per
             tutti  i  parametri  previsti  nella  tabella  allegata,
             analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati
             almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato
             1),  le  acque  interessate  potranno  essere nuovamente
             adibite  alla  balneazione  con  il provvedimento di cui
             all'articolo 5, punto c)".