Art. 19.
   (Modifica all'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210).

   1.  Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1991, n. 210,
recante  norme  di  attuazione  della convenzione delle Nazioni Unite
relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione
marittima,  adottata  a  Ginevra  il 6 aprile 1974, e' sostituito dal
seguente:
   "3.   Le  compagnie  marittime  che  beneficiano  del  diritto  di
stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea
hanno  trattamento  identico  a quello delle compagnie di navigazione
marittime nazionali italiane".
 
          Note all'art. 19:
              -  La  legge  10 luglio  1991,  n. 210, reca: "Norme di
             attuazione   della   convenzione   delle  Nazioni  Unite
             relativa  ad  un codice di condotta delle conferenze per
             la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile
             1974".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  3 della succitata
             legge, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
             seguente:
              "Art.  3.  -  1.  Rispondono  ai requisiti di compagnia
             nazionale  di  navigazione  marittima,  ai  sensi  della
             convenzione   e   del   regolamento   CEE,  le  societa'
             costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato
             la   sede  principale,  che  utilizzino  abitualmente  e
             prevalentemente   navi   di   bandiera   nazionale   per
             l'esercizio  di  servizi  internazionali  di linea e che
             inoltre:
                a) siano  controllate  direttamente o indirettamente,
             ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo comma, del codice
             civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana;
                b) ovvero,  se  costituite sotto forma di societa' in
             nome collettivo o di societa' in accomandita, abbiano la
             maggioranza   dei  soci,  compresi  gli  accomandanti  e
             accomandatari,  di  cittadinanza  italiana  e  residenti
             nello Stato.
              2.   Rispondono   inoltre  ai  requisiti  di  compagnia
             nazionale  di  navigazione  marittima,  ai  sensi  della
             convenzione   e   del   regolamento   CEE,   le  imprese
             individuali che hanno la sede principale nello Stato e i
             cui  titolari  sono cittadini italiani e risiedono nello
             Stato,     sempreche'    utilizzino    abitualmente    e
             prevalentemente   navi   di   bandiera   nazionale   per
             l'esercizio di servizi internazionali di linea.
              3.  Le  compagnie marittime che beneficiano del diritto
             di  stabilimento  ai sensi del Trattato istitutivo della
             Comunita'  europea  hanno  trattamento identico a quello
             delle   compagnie  di  navigazione  marittime  nazionali
             italiane".