Art. 2. 
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). 
   1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi  stabiliti
negli articoli seguenti ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi  di  cui  all'articolo  1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
     a) le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative; 
     b) per evitare  disarmonie  con  le  discipline  vigenti  per  i
singoli settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare,  saranno
introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni  alle  discipline
stesse, fatte salve le materie oggetto di  delegificazione  ovvero  i
procedimenti oggetto di  semplificazione  amministrativa,  materie  e
procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni  delle
relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai  sensi
dell'articolo 3; 
     c)  salva  l'applicazione  delle  norme  penali   vigenti,   ove
necessario per assicurare l'osservanza delle  disposizioni  contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni  amministrative  e
penali per le infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
sanzioni penali, nei limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a
lire duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni,  saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei  casi  in  cui  le
infrazioni  ledano  o  espongano  a   pericolo   interessi   generali
dell'ordinamento  interno  o  l'ecosistema.  In  tali  casi   saranno
previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per   le
infrazioni  che  espongano  a  pericolo  o   danneggino   l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La  sanzione
amministrativa del pagamento  di  una  somma  non  inferiore  a  lire
duecentomila e non superiore a lire duecento milioni  sara'  prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei  limiti  minimi  e  massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate  nella  loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese  quelle  che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione  puo'  recare  al
colpevole o alla persona o ente nel cui  interesse  egli  agisce.  In
ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle  eventualmente
gia' comminate dalle  leggi  vigenti  per  le  violazioni  che  siano
omogenee  e  di  pari  offensivita'  rispetto  alle  infrazioni  alle
disposizioni dei decreti legislativi; 
     d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti  e  che  non
riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali potranno essere previste nei  soli  limiti  occorrenti  per
l'adempimento degli obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla
relativa copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori  entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle  direttive,  in  quanto
non sia possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e
21 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  osservando  altresi'  il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni; 
     e)  all'attuazione  di  direttive  che   modificano   precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera',
se la modificazione non comporta ampliamento della materia  regolata,
apportando le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al  decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
     f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso  che,  nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega; 
     g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario
e speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  successive
modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche', per le regioni a  statuto
speciale e per le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le
disposizioni  degli  statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione; 
     h) quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le  competenze  di
piu' amministrazioni statali, i decreti  legislativi  individueranno,
attraverso  le  opportune  forme  di  coordinamento,  rispettando  il
principio  di  sussidiarieta'  e  le  competenze  delle  regioni,  le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei  processi  decisionali,
la  trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara  individuazione  dei  soggetti
responsabili. 
   2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie  gli  oneri  di
prestazioni e controlli da eseguire da parte di  uffici  pubblici  in
applicazione  delle  normative  medesime  sono  posti  a  carico  dei
soggetti interessati in relazione al costo  effettivo  del  servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina  comunitaria.  Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. 
 
          Note all'art. 2:
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
             delle  politiche  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
             alle  Comunita'  europee ed adeguamento dell'ordinamento
             interno  agli atti normativi comunitari". Gli articoli 5
             e 21 cosi' recitano:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
             nell'ambito   del  Ministero  del  tesoro  -  Ragioneria
             generale   dello   Stato,  un  Fondo  di  rotazione  con
             amministrazione  autonoma  e gestione fuori bilancio, ai
             sensi  dell'articolo  9 della legge 25 novembre 1971, n.
             1041.
              2. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
             un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso
             la  tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero
             del  tesoro  - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
             politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del Fondo di cui alla
             legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che viene soppresso a
             decorrere  dalla  data  di inizio della operativita' del
             Fondo di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
             europee   per   contributi   e   sovvenzioni   a  favore
             dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
             legge  finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni del
             Comitato   interministeriale   per   la   programmazione
             economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
             lettera  c),  nell'ambito  delle autorizzazioni di spesa
             recate   da  disposizioni  di  legge  aventi  le  stesse
             finalita'  di quelle previste dalle norme comunitarie da
             attuare;
                d)  le  somme annualmente determinate con la legge di
             approvazione  del  bilancio  dello Stato, sulla base dei
             dati di cui all'articolo 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
             intrattenuti    con    le    Comunita'   europee   dalle
             amministrazioni  e dagli organismi di cui all'articolo 2
             del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 aprile
             1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".
              "Art.  21  (Misure  di  intervento  finanziario).  - 1.
             Quando  i  decreti  delegati  di cui alla presente legge
             prevedano   misure   di   intervento   finanziario   non
             contemplate   da   leggi   vigenti   e   non  rientranti
             nell'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali e
             regionali  competenti, si provvede a carico del Fondo di
             rotazione di cui all'articolo 5.".
              -  La  legge  5 agosto  1978, n. 468, reca: "Riforma di
             alcune  norme  di  contabilita'  generale dello Stato in
             materia  di bilancio". L'articolo 11-ter, comma 2, cosi'
             recita:
              "2.   I   disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
             legislativo  e gli emendamenti di iniziativa governativa
             che  comportino  conseguenze  finanziarie  devono essere
             corredati  da  una  relazione tecnica, predisposta dalle
             amministrazioni  competenti  e  verificata dal Ministero
             del   tesoro,   del   bilancio  e  della  programmazione
             economica  sulla  quantificazione  delle entrate e degli
             oneri  recati  da  ciascuna  disposizione, nonche' delle
             relative  coperture, con la specificazione, per la spesa
             corrente  e  per  le minori entrate, degli oneri annuali
             fino  alla  completa  attuazione  delle  norme e, per le
             spese in conto capitale, della modulazione relativa agli
             anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale  e dell'onere
             complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.
             Nella   relazione  sono  indicati  i  dati  e  i  metodi
             utilizzati  per la quantificazione, le loro fonti e ogni
             elemento   utile   per   la  verifica  tecnica  in  sede
             parlamentare   secondo   le  norme  da  adottare  con  i
             regolamenti parlamentari.".
              -  La  legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
             sulla  partecipazione  dell'Italia al processo normativo
             comunitario   e  sulle  procedure  di  esecuzione  degli
             obblighi comunitari". L'articolo 9, cosi' recita:
              "Art.  9  (Competenze  delle  regioni e delle provincie
             autonome).  -  1.  Le  regioni  a  statuto speciale e le
             province  autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie
             di   competenza   esclusiva,   possono   dare  immediata
             attuazione alle direttive comunitarie.
              2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province
             autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nelle  materie di
             competenza    concorrente,    possono   dare   immediata
             attuazione alle direttive comunitarie.
              2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi
             1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni
             direttiva   attuata.   Il   numero   e  gli  estremi  di
             pubblicazione  di  ciascuna  legge  sono comunicati alla
             Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
             il coordinamento delle politiche comunitarie.
              3.  La  legge comunitaria o altra legge dello Stato che
             dia  attuazione  a  direttive  in  materia di competenza
             regionale  indica  quali  disposizioni  di principio non
             sono  derogabili  dalla  legge  regionale sopravvenuta e
             prevalgono  sulle  contrarie  disposizioni eventualmente
             gia'  emanate  dagli  organi regionali. Nelle materie di
             competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le
             province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei
             limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
              4.  In  mancanza  degli  atti  normativi della regione,
             previsti  nei  commi  1,  2  e  3, si applicano tutte le
             disposizioni  dettate  per  l'adempimento degli obblighi
             comunitari   dalla   legge   dello   Stato   ovvero  dal
             regolamento di cui all'articolo 4.
              5.  La  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento delle
             attivita'  amministrative  delle  regioni, nelle materie
             cui  hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di
             carattere  unitario, anche in riferimento agli obiettivi
             della programmazione economica ed agli impegni derivanti
             dagli obblighi internazionali.
              6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con
             atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3
             o,   sulla   base   della   legge  comunitaria,  con  il
             regolamento  preveduto  dall'articolo  4,  la fuzione di
             indirizzo   e   coordinamento  di  cui  al  comma  5  e'
             esercitata  mediante  deliberazione  del  Consiglio  dei
             Ministri,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei
             Ministri,  o  del  Ministro  per  il coordinamento delle
             politiche   comunitarie,   d'intesa   con   i   Ministri
             competenti.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
             1977,  n.  616,  reca:  "Attuazione  della delega di cui
             all'articolo 1  della  legge 22 luglio  1975,  n.  382".
             L'articolo 6, cosi' recita:
              "Art.   6  (Regolamenti  e  direttive  della  Comunita'
             economica  europea).  -  Sono trasferite alle regioni in
             ciascuna  delle  materie  definite  dal presente decreto
             anche     le     funzioni     amministrative    relative
             all'applicazione   dei   regolamenti   della   Comunita'
             economica   europea  nonche'  all'attuazione  delle  sue
             direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica
             espressamente le norme di princi'pio.
              In  mancanza  della  legge  regionale,  sara' osservata
             quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.
              Il  Governo  della  Repubblica,  in  caso  di accertata
             inattivita'   degli   organi   regionali   che  comporti
             inadempimenti agli obblighi comunitari, puo' prescrivere
             con  deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere
             della   Commissione   parlamentare   per   le  questioni
             regionali  e  sentita la regione interessata, un congruo
             termine  per  provvedere.  Qualora  la inattivita' degli
             organi  regionali  perduri  dopo  la  scadenza  di  tale
             termine,  il  Consiglio  dei  Ministri  puo'  adottare i
             provvedimenti       necessari       in      sostituzione
             dell'amministrazione regionale.".
              -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
             "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
             Stato  alle  regioni  ed agli enti locali, in attuazione
             del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'articolo
             2, cosi' recita:
              "Art.   2   (Rapporti  internazionali  e  con  l'Unione
             europea).  -  1.  Lo  Stato  assicura  la rappresentanza
             unitaria  nelle  sedi  internazionali e il coordinamento
             dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i
             compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
             nazionale   degli   obblighi   derivanti   dal  Trattato
             sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni
             altra  attivita' di esecuzione e' esercitata dallo Stato
             ovvero  dalle  regioni  e  dagli  enti locali secondo la
             ripartizione  delle  attribuzioni risultante dalle norme
             vigenti   e  dalle  disposizioni  del  presente  decreto
             legislativo.".