Art. 20. 
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo  2  maggio  1994,  n.
                                319). 
 
   1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 319, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
   "c-bis) se riguarda le attivita' di maestro  di  sci  e  di  guida
alpina". 
 
          Note all'art. 20:
              -  Il  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
             "Attuazione  della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un
             secondo   sistema   generale   di  riconoscimento  della
             formazione  professionale  che  integra  la direttiva n.
             89/4/CEE".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  8  del  succitato
             decreto   legislativo,   cosi'   come  modificato  dalla
             presente legge, e' il seguente:
              "Art.   8  (Fattispecie  di  applicazione  della  prova
             attitudinale).  - 1. Il riconoscimento e' subordinato al
             superamento della prova attitudinale:
                a) se  riguarda  professioni  per  il  cui  accesso o
             esercizio  e'  richiesto  il  possesso  di  un titolo di
             formazione,  ai  sensi  dell'articolo 1,  comma  3,  del
             decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante
             il  compimento  di  un  ciclo di studi post-secondari di
             durata  non  superiore  a quattro anni ed il richiedente
             possieda   uno   dei   titoli   di  formazione  indicati
             all'articoli 1,  comma  1, lettera a), o all'articolo 3,
             comma 1, lettera a);
                b) se  riguarda  professioni  per  il  cui  accesso o
             esercizio   e'  richiesta  una  precisa  conoscenza  del
             diritto   nazionale  ed  in  cui  un  elemento  costante
             dell'attivita'   consiste  nel  fornire  consulenza  e/o
             assistenza concernente il diritto nazionale;
                c) se  riguarda  professioni  per  il  cui  accesso o
             esercizio  e'  richiesto  il  possesso  di  un titolo di
             formazione    rispondente    ai    requisiti    di   cui
             all'articolo 1,  comma 3, lettera b) o lettera c), ed il
             richiedente,  pur  non  essendo  in  possesso di uno dei
             titoli di formazione previsti all'articolo 1, comma 3, o
             all'articolo 3,  comma  1,  ha esercitato, nel corso dei
             dieci  anni  precedenti la professione a tempo pieno per
             tre  anni conseutivi in uno Stato membro della Comunita'
             europea,   oppure   a  tempo  parziale  per  una  durata
             equivalente.
                c-bis)  se  riguarda le attivita' di maestro di sci e
             di guida alpina".