Art. 21. (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626). 1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54"; b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'"; c) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: "Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.". - Il testo vigente dell'articolo 51 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 51 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi. Il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54". - Il testo vigente dell'articolo 55 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: ""Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in: a) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'. 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attivita' svolta e' a carico del datore di lavoro".