Art. 21.
   (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

   1.  Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  51,  comma  1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
   "c)  lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di  videoterminali,  in  modo  sistematico  o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";
   b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  I  lavoratori  sono  sottoposti  a sorveglianza sanitaria, ai
sensi dell'articolo 16.
   3-bis.  Le visite di controllo sono effettuate con le modalita' di
cui ai commi 1 e 2.
   3-ter.  La  periodicita'  delle visite di controllo, fatti salvi i
casi  particolari  che richiedono una frequenza diversa stabilita dal
medico  competente,  e'  biennale  per i lavoratori classificati come
idonei  con  prescrizioni  e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
   4.  Il  lavoratore  e'  sottoposto a controllo oftalmologico a sua
richiesta,  ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della
funzione   visiva,   confermata   dal   medico   competente,   oppure
ogniqualvolta  l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi
la necessita'";
   c) l'articolo 58 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  58  -  (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei
lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere
conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
 
          Note all'art. 21:
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
             reca:    "Attuazione    delle    direttive   89/391/CEE,
             89/654/CEE,    89/655/CEE,    89/656/CEE,    90/269/CEE,
             90/270/CEE,  90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE
             e   1999/38/CE   riguardanti   il   miglioramento  della
             sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  durante il
             lavoro.".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  51  del succitato
             decreto   legislativo,   cosi'   come  modificato  dalla
             presente legge, e' il seguente:
              "Art.  51  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini del presente
             titolo si intende per:
                a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico
             a    prescindere    dal    tipo   di   procedimento   di
             visualizzazione utilizzato;
                b)  posto  di  lavoro:  l'insieme  che  comprende  le
             attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
             tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
             software  per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
             opzionali,  le  apparecchiature  connesse,  comprendenti
             l'unita'  a dischi. Il telefono, il modem, la stampante,
             il  supporto  per  i  documenti,  la  sedia, il piano di
             lavoro,  nonche'  l'ambiente  di  lavoro  immediatamente
             circostante;
                c) lavoratore:    il    lavoratore    che    utilizza
             un'attrezzatura   munita   di  videoterminali,  in  modo
             sistematico  o  abituale,  per  venti  ore  settimanali,
             dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  55  del succitato
             decreto   legislativo,   cosi'   come  modificato  dalla
             presente legge, e' il seguente:
              ""Art.  55  (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori
             prima  di  essere  addetti  alle  attivita'  di  cui  al
             presente  titolo,  sono  sottoposti ad una visita medica
             per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad
             un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
             competente.  Qualora  l'esito  della  visita  medica  ne
             evidenzi  la  necessita', il lavoratore e' sottoposto ad
             esami specialistici.
              2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al
             comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
                a) idonei, con o senza prescrizioni;
                b) non idonei.
              3.   I   lavoratori   sono  sottoposti  a  sorveglianza
             sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
              3-bis.  Le  visite  di controllo sono effettuate con le
             modalita' di cui ai commi 1 e 2.
              3-ter. La periodicita' delle visite di controllo, fatti
             salvi  i  casi  particolari che richiedono una frequenza
             diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per
             i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e
             per  i  lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo
             anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
              4.    Il   lavoratore   e'   sottoposto   a   controllo
             oftalmologico  a  sua richiesta, ogni qualvolta sospetti
             una  sopravvenuta  alterazione  della  funzione  visiva,
             confermata  dal  medico competente, oppure ogniqualvolta
             l'esito  della  visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi
             la necessita'.
              5.  La  spesa  relativa  alla  dotazione di dispositivi
             speciali di correzione in funzione dell'attivita' svolta
             e' a carico del datore di lavoro".