Art. 22. 
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
196, recante attuazione  della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE  relativa  ai  problemi  di  polizia
sanitaria in materia  di  scambi  intracomunitari  di  animali  delle
                       specie bovina e suina). 
 
   1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del  10  aprile  2000,  che  modifica  la  direttiva
64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi  di
polizia sanitaria in materia di  scambi  intracomunitari  di  animali
delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto  legislativo
22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
       "4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente  agli
animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31  dicembre
2000"; 
     b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
       "5-bis. Le  informazioni  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite: 
     a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il
31 dicembre 2001; 
     b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende,  entro
il 31 dicembre 2002"; 
     c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
       "6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali  della
specie suina, la registrazione nella banca dati di  cui  al  comma  1
deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il  numero  di
identificazione  dell'azienda  o  dell'allevamento  di  partenza,  il
numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di  arrivo,
la data di partenza o la data di arrivo". 
 
          Note all'art. 22:
              - La direttiva 97/12/CE e' pubblicata in GUCE L 109 del
             25 aprile 1997.
              -  La  direttiva 64/432/CEE e' pubblicata in GUCE L 121
             del 29 luglio 1964.
              -  La  direttiva 2000/15/CE e' pubblicata in GUCE L 105
             del 3 maggio 2000.
              -   Il  testo  vigente  dell'articolo  12  del  decreto
             legislativo  22 maggio  1999,  n. 196, citato nel titolo
             del  presente  articolo,  cosi'  come  modificato  dalla
             presente legge, e' il seguente:
              "Art.  12.  -  1. Presso il Ministero della sanita', le
             regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e
             le  aziende  unita'  sanitarie  locali e' istituita, nei
             limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti
             legislativi,  una banca dati informatizzata collegata in
             rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi
             2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende
             unita'  sanitarie  locali,  per  via  informatica,  alle
             regioni,  alle  province  autonome  e al Ministero della
             sanita';  il  Ministero  per  le  politiche  agricole e'
             interconnesso,    attraverso    il    proprio    sistema
             informativo,  alla banca dati, ai fini dell'espletamento
             delle funzioni di propria competenza.
              2.  In  relazione a ciascun animale della specie bovina
             sono indicati:
                a) il codice di identificazione;
                b) la data di nascita;
                c) il sesso;
                d) la razza o il mantello;
                e) il  codice  di  identificazione della madre o, nel
             caso  di  animale importato da un Paese terzo, il numero
             di   identificazione   attribuito   conformemente   alle
             disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente dello
             Repubblica   30 aprile   1996,   n.  317,  e  successive
             modifiche,  nonche'  il  numero  di  identificazione  di
             origine;
                f)  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  di
             nascita;
                g) i   movimenti   di   ciascun   animale  a  partire
             dall'azienda  di nascita e, per gli animali importati da
             Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
                h) la data del decesso o della macellazione;
                i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
             cui  l'animale  e'  stato custodito e le date di ciascun
             movimento.
              3.  In  relazione  agli animali della specie suina sono
             indicati:
                a) il  numero di registrazione dell'azienda d'origine
             o  dell'allevamento  d'origine,  nonche'  il  numero del
             certificato sanitario, quando prescritto;
                b) il  numero  di registrazione dell'ultima azienda o
             dell'ultimo  allevamento e, per gli animali importati da
             Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
              4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
                a) il  numero  di identificazione che deve contenere,
             oltre  la  sigla  IT che individua lo Stato italiano, un
             codice che non superi i dodici caratteri;
                b) il  nome  e  l'indirizzo  del  proprietario, della
             persona fisica o giuridica responsabile.
              4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
             a  gli  animali  della  specie  suina,  sono  fornite  a
             decorrere dal 31 dicembre 2000.
              5.  La  banca  dati  di cui al comma 1 e' aggiornata in
             modo  tale  da  fornire a chiunque vi abbia interesse ai
             sensi  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, le seguenti
             informazioni:
                a) il  numero  di identificazione degli animali della
             specie  bovina  presenti  in  una  azienda o, in caso di
             animali  della  specie  suina, le informazioni di cui al
             comma 3, lettera a);
                b) un  elenco  dei movimenti di ciascun animale della
             specie  bovina  a partire dall'azienda di nascita o, per
             gli  animali  importati  da Paesi terzi, dall'azienda di
             importazione;  per  gli  animali  della  specie suina le
             informazioni di cui al comma 3, lettera a);
              5-bis.  Le  informazioni di cui al comma 5, lettera b),
             limitatamente   agli   animali  di  specie  suina,  sono
             fornite:
                a) per   gli  animali  in  partenza  dall'azienda  di
             nascita, entro il 31 dicembre 2001;
                b) per  gli  animali  in  partenza  da tutte le altre
             aziende, entro il 31 dicembre 2002.
              6.  Le  informazioni  di cui al comma 5 sono conservate
             nella  banca  dati  per  almeno i tre anni successivi al
             decesso  dell'animale, se di specie bovina, o successivi
             all'immissione  delle  informazioni nella banca dati nel
             caso di animali della specie suina.
              6-bis.  Limitatamente alla movimentazione degli animali
             della specie suina, la registrazione nella banca dati di
             cui  al  comma  1  deve comprendere almeno: il numero di
             suini    spostati,    il   numero   di   identificazione
             dell'azienda  o  dell'allevamento di partenza, il numero
             di  identificazione  dell'azienda  o dell'allevamento di
             arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".