Art. 22. (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina). 1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000"; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".
Note all'art. 22: - La direttiva 97/12/CE e' pubblicata in GUCE L 109 del 25 aprile 1997. - La direttiva 64/432/CEE e' pubblicata in GUCE L 121 del 29 luglio 1964. - La direttiva 2000/15/CE e' pubblicata in GUCE L 105 del 3 maggio 2000. - Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, citato nel titolo del presente articolo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unita' sanitarie locali e' istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanita'; il Ministero per le politiche agricole e' interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. 2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati: a) il codice di identificazione; b) la data di nascita; c) il sesso; d) la razza o il mantello; e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente dello Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di identificazione di origine; f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita; g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; h) la data del decesso o della macellazione; i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale e' stato custodito e le date di ciascun movimento. 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonche' il numero del certificato sanitario, quando prescritto; b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri; b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile. 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente a gli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000. 5. La banca dati di cui al comma 1 e' aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a); b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera a); 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali di specie suina, sono fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002. 6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina. 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero di suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo".