Art. 23. 
   (Modifica all'articolo 1751-bis del codice civile). 
 
   1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva  86/653/CEE  del
Consiglio, del 18 dicembre 1986,  all'artico1o  1751-bis  del  codice
civile e' aggiunto il seguente comma: 
   "L'accettazione  del  patto  di  non  concorrenza   comporta,   in
occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente
commerciale  di  una  indennita'   di   natura   non   provvigionale.
L'indennita' va commisurata alla durata, non  superiore  a  due  anni
dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia
e all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della indennita'
in base ai parametri di cui al precedente periodo  e'  affidata  alla
contrattazione tra le parti  tenuto  conto  degli  accordi  economici
nazionali  di  categoria.  In  difetto  di  accordo  l'indennita'  e'
determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 
   1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente  in  pendenza
di contratto ed alla loro incidenza sul volume  d'affari  complessivo
nello stesso periodo; 
   2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 
   3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 
   4) all'esistenza o meno del  vincolo  di  esclusiva  per  un  solo
preponente". 
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  esclusivamente
agli agenti che esercitano  in  forma  individuale,  di  societa'  di
persone o di societa' di capitali con un  solo  socio,  nonche',  ove
previsto da accordi economici nazionali di categoria, a  societa'  di
capitali  costituite  esclusivamente  o  prevalentemente  da   agenti
commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1  acquistano  efficacia
dal 1o giugno 2001. 
 
          Note all'art. 23:
              -  La  direttiva 86/653/CEE e' pubblicata in GUCE L 382
             del 31 dicembre 1986.
              -  Il  testo  vigente dell'articolo 1751-bis del codice
             civile,  cosi'  come modificato dalla presente legge, e'
             il seguente:
              "Art.  1751-bis  (Patto di non concorrenza). - Il patto
             che  limita  la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
             scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso
             deve  riguardare la medesima zona, clientela e genere di
             beni  o  servizi  per  i  quali  era  stato  concluso il
             contratto di agenzia e la sua durata non puo' eccedere i
             due anni successivi all'estinzione del contratto.
              L'accettazione  del  patto di non concorrenza comporta,
             in   occasione   della   cessazione   del  rapporto,  la
             corresponsione  all'agente commerciale di una indennita'
             di natura nan provvigionale. L'indennita' va commisurata
             alla  durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione
             del  contratto,  alla  natura del contratto di agenzia e
             all'indennita' di fine rapporto. La determinazione della
             indennita'  in  base  ai  parametri di cui al precedente
             periodo  e'  affidata  alla  contrattazione tra le parti
             tenuto   conto  degli  accordi  economici  nazionali  di
             categoria.   In   difetto  di  accordo  l'indennita'  e'
             determinata  dal  giudice  in  via  equitativa anche con
             riferimento:
                1)  alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente
             in  pendenza  di  contratto  ed  alla loro incidenza sul
             volume d'affari complesssivo nello stesso periodo;
                2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
                3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
                4)  all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per
             un solo preponente".