Art. 25. 
(Contratti  a  tempo  determinato  stipulabili   dall'Autorita'   per
                   l'energia elettrica e il gas). 
 
   1.  Al  fine  di   far   fronte   ai   nuovi   compiti   derivanti
dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  del  22   giugno   1998   e   dalla   conseguente
liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi  16  marzo
1999, n. 79, e 23 maggio 2000,  n.  164,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas puo' procedere per una sola volta alla stipula  di
contratti a tempo determinato ai sensi  dell'articolo  2,  comma  30,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel  limite  di  30  unita',  a
carico delle proprie risorse e senza oneri per la  finanza  pubblica.
Ai  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  dall'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2,  comma
30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in  essere  alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  si  applicano,  per
quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. 
 
          Note all'art. 25:
              - La direttiva 96/92/CE e' pubblicata in GUCE L 027 del
             30 gennaio 1997.
              - La direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del
             21 luglio 1998.
              -  Il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 reca:
             "Attuazione   della  direttiva  96/92/CE  recante  norme
             comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".
              -  Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
             "Attuazione   della  direttiva  98/30/CE  recante  norme
             comuni  per il mercato interno del gas naturale, a norma
             dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
              -  La  legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per
             la  concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
             utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei
             servizi di pubblica utilita'".
              -  L'articolo 2, comma 30, della succitata legge, cosi'
             recita:
                "30.  Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non
             superiore  a quaranta unita', dipendenti con contratto a
             tempo  determinato  di  durata  non superiore a due anni
             nonche'  esperti  e collaboratori esterni, in numero non
             superiore  a  dieci, per specifici obiettivi e contenuti
             professionali,  con  contratti  a  tempo  determinato di
             durata  non  superiore  a  due  anni  che possono essere
             rinnovati per non piu' di due volte".