Art. 25. (Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). 1. Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unita', a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Note all'art. 25: - La direttiva 96/92/CE e' pubblicata in GUCE L 027 del 30 gennaio 1997. - La direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del 21 luglio 1998. - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 reca: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144". - La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'". - L'articolo 2, comma 30, della succitata legge, cosi' recita: "30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non superiore a quaranta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non piu' di due volte".