Art. 26.
   (Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178).

   1.  All'articolo  1  della  legge  23  giugno  2000,  n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
   "5-bis.   Al   fine   di  facilitare  un  processo  multiforme  di
integrazione  europea e' istituito un fondo straordinario di lire 500
milioni,  per  iniziative,  anche  visive  e su supporti magnetici ed
informatici,   di   informazione,   comunicazione,  studio,  ricerca,
documentazione  e  cultura,  compresa quella musicale. Le iniziative,
che  possono  avvalersi  dei  cofinanziamenti  previsti dai programmi
comunitari  e,  in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai
regolamenti  (CEE)  n.  3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e
(CE)  n.  1279/96  del  Consiglio,  del  25 giugno 1996, e successive
modificazioni,  debbono  avere  per  oggetto  o quadro di riferimento
organismi  o  iniziative  europee  cui partecipino, oltre all'Italia,
almeno  altri  tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione
europea.  Esse  sono  promosse  dal  Centro, previo parere o proposta
della   delegazione   parlamentare   presso   gli  organismi  europei
interessati";
   b)  al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite
dalle seguenti: "2.000 milioni di lire".
   2.  Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni
per  l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
          Note all'art. 26:
              -  La  legge 23 giugno 2000, n. 178, reca: "Istituzione
             del  Centro  nazionale  di informazione e documentazione
             europea".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo  1 della succitata
             legge, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
             seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Il Governo e' autorizzato a stipulare
             un'intesa con la Commissione delle Comunita' europee per
             istituire,   il   Centro  nazionale  di  informazione  e
             documentazione europea, costituita nella forma di Gruppo
             europeo  di  interesse  economico  (GEIE),  ai sensi del
             regolamento   (CEE)   n.   2137/85,  del  Consiglio  del
             25 luglio  1985,  e  del  decreto  legislativo 23 luglio
             1991, n. 240.
              2.  Il  Centro sara' finanziato dalla Commissione delle
             Comunita'  europee  e  dallo  Stato  italiano quali soci
             fondatori   del   GEIE  e  sara'  disciplinato  mediante
             l'intesa  di cui al comma 1, con la quale si provvedera'
             in particolare:
                a) a  prevedere  la  possibilita'  dell'ingresso,  in
             qualita'  di  soci ordinari, di persone fisiche, persone
             giuridiche private ed enti pubblici;
                b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento
             in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
                c) a   definire   forme   congiunte  di  indirizzo  e
             vigilanza,  ferme restando le competenze degli organismi
             di  controllo previste dalle norme statali e comunitarie
             vigenti.
              3.  Il Centro opera alla trasparenza che deve informare
             le  attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con
             l'obiettivo:
                a) di  realizzare  anche  attraverso  le possibilita'
             offerte   dalle  nuove  tecnologie  della  comunicazione
             programmi  sistematici di diffusione dell'informazione e
             documentazione  europea destinati, sia direttamente, sia
             attraverso   sportelli  decentrati,  ai  cittadini  e  a
             determinare categorie di utenti;
                b) di  formare  il  personale  per  la  diffusione  e
             gestione dalla documentazione comunitaria;
                c) di  coordinare  e  razionalizzare  le attivita' di
             documentazione,  elaborazione  e  studio  gia' esistenti
             attraverso  una serie di convenzioni con altri centri di
             studio e documentazione con sede in Italia a negli altri
             Stati membri dell'Unione europea.
              4.   In  favore  del  Centro  trovano  applicazione  le
             disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio
             1986, n. 390.
              5.  Le  commissioni  parlamentari  competenti  per  gli
             affari  comunitari  esprimono  il  parere  sullo  schema
             dell'intesa   di   cui  al  comma  1,  sulle  successive
             modificazioni  della  stessa, sull'ingresso, in qualita'
             di  soci  ordinari,  dei  soggetti  di  cui  al comma 2,
             lettera  a),  e  sulla designazione dei componenti degli
             organi  direttivi  del  Centro  da parte del Governo. Il
             Ministro   per   le   politiche   comunitarie   presenta
             annualmente  alle  predette  commissioni  una  relazione
             all'attivita'  svolta,  sul  bilancio e sul programma di
             attivita' del Centro.
              5-bis.  Al fine di facilitare un processo multiforme di
             integrazione europea e' istituito un fondo straordinario
             di  lire  500 milioni, per iniziative, anche visive e su
             supporti  magnetici  ed  informatici,  di  informazione,
             comunicazione,   studio,   ricerca,   documentazione   e
             cultura,  compresa  quella  musicale. Le iniziative, che
             possono   avvalersi  dei  cofinanziamenti  previsti  dai
             programmi  comunitari  e,  in particolare, dai programmi
             PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del
             Consiglio,  del  18 dicembre  1989 e (CE) n. 1279/96 del
             Consiglio,    del    25 giugno    1996,   e   successive
             modificazioni,  debbono  avere  per  oggetto o quadro di
             riferimento   organismi   o   iniziative   europee   cui
             partecipino,  oltre  all'Italia,  almeno altri tre Stati
             europei  di  cui  almeno uno membro dell'Unione europea.
             Esse  sono promosse dal Centro, previo parere o proposta
             della  delegazione  parlamentare  presso  gli  organismi
             europei interessati.
              6.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni di cui al
             presente  articolo,  nel  limite  massimo  annuo di 2000
             milioni  di  lire  a  decorrere  dal  2000,  si provvede
             mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
             iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 2000-2002,
             nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base di parte
             corrente  "Fondo  speciale dello Stato di previsione del
             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della
             programmazione  economica  per  l'anno finanziario 2000,
             allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
             relativo al Ministero degli affari esteri.
              7.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
             programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare,
             con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
             bilancio.".