Art. 26. (Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178). 1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea e' istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati"; b) al comma 6, le parole: "1.500 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire". 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 26: - La legge 23 giugno 2000, n. 178, reca: "Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea". - Il testo vigente dell'articolo 1 della succitata legge, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Governo e' autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunita' europee per istituire, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituita nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 2. Il Centro sara' finanziato dalla Commissione delle Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara' disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvedera' in particolare: a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in qualita' di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici; b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori; c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti. 3. Il Centro opera alla trasparenza che deve informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo: a) di realizzare anche attraverso le possibilita' offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinare categorie di utenti; b) di formare il personale per la diffusione e gestione dalla documentazione comunitaria; c) di coordinare e razionalizzare le attivita' di documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia a negli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. 5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita' di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione all'attivita' svolta, sul bilancio e sul programma di attivita' del Centro. 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea e' istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati. 6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 2000 milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".